Affidamento diretto PRIMA PARTE

Affidamento Diretto ed  accountability, la differenza con l’incarico fiduciario.

 

“… una rosa è una rosa, è una rosa è ,una rosa”…….. scriveva Gertrude Stein e cantava Franesco  De Gregori, mi vien da dire allora che l’affidamento  diretto, citato ben tre volte , articolo 31 coma 8 , 32 comma 2 e 36 comma 2 lett a …è un “affidamento diretto, è un affidamento diretto”…..

 

Chi continuerà a scappare dall’affidamento diretto, magari ricorrendo a forme “bastarde” come gli acquisti infra 40000 con la procedura negoziata vedrà sempre più peggiorare la propria situazione per il grosso costo – opportunità che si tramuta in DANNO ERARIALE .

Certo è che chi ha il coraggio di usare gli strumenti di legge non deve essere considerato un folle spericolato.

Vediamo un poco la differenza tra l’affidamento diretto e l’incarico fiduciario.

 

Sono istituti molto, ma molto diversi tra loro, gli elementi di maggior differenza sono :

  • L’ambito di applicazione
  • I controlli passivi

Per quanto riguarda gli ambiti, l’incarico fiduciario è proprio delle consulenze , cfr art 7 D.lgs 165/01 ed a differenza dell’affidamento diretto, i controlli passivi sono molto meno insistenti , diciamo quindi che tra i due istituti c’è una grossa discriminante, quella dell’accountability.

 

L’aver tolto dal codice degli appalti i termini  “adeguatamente , motivato” certamente non significa che le acquisizioni possono farsi senza logia e senza confronto, tanto è vero che la norma non può che essere ispirata dagli articoli 97 Cost e 3 comma 1 della L. 241/90 .

 

Fine prima parte.

Print Friendly, PDF & Email

Clicca QUI per l’iscrizione

PER WORKSHOP, ASSISTENZA,

FORMAZIONE e SUPPORTO

dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com

cell. 3382797858

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento