Alcuni approfondimenti sul correttivo al codice appalti

Nella fase di progettazione, occorre quantizzare il  costo della manodopera, infatti  l’articolo 23 comma 16 recita :

 Per i contratti relativi a  lavori,  servizi  e  forniture,  il costo del lavoro e' determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei  valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale  tra  le organizzazioni sindacali e le organizzazioni  dei  datori  di  lavoro comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme   in   materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e delle  differenti  aree  territoriali.  In  mancanza   di   contratto collettivo  applicabile,  il  costo  del  lavoro  e'  determinato  in relazione al  contratto  collettivo  del  settore  merceologico  piu' vicino a quello preso in considerazione.

Qualora le tabelle non fossero aggiornate vige il principio dell’ultravigenza dell’articolo 216 comma 4 D.lgs 50/16.
Tuttavia l’onere non è solo della SA, infatti troviamo la norma “ad incastro” per l’OE nell’articolo 95 comma 10,
  ((10. Nell'offerta economica l'operatore  deve  indicare  i  propri costi  della   manodopera   e   gli   oneri   aziendali   concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa  in  opera, dei servizi di natura intellettuale  e  degli  affidamenti  ai  sensi dell'articolo 36,  comma  2,  lettera  a).  Le  stazioni  appaltanti, relativamente ai costi della  manodopera,  prima  dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di  quanto  previsto  all'articolo 97, comma 5, lettera d).)) 


Altro approfondimento importante riguarda i nuovi principi di trasparenza, infatti il conubbio tra l’articolo 29 del codice appalti e l’articolo 37 del D.Lgs 33/13 diviene sempre forte,
 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere,  servizi e forniture, nonche' alle  procedure  per  l'affidamento  di  appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi  pubblici di progettazione, di concorsi di  idee  e  di  concessioni,  compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui  all'articolo 5, ((alla composizione della commissione giudicatrice e ai  curricula dei  suoi  componenti))  ove  non  considerati  riservati  ai   sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162,  devono essere pubblicati e aggiornati sul  profilo  del  committente,  nella sezione  "Amministrazione  trasparente",  con  l'applicazione   delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.  Al fine di consentire l'eventuale  proposizione  del  ricorso  ai  sensi dell' articolo  120  ((,  comma  2-bis,))  del  codice  del  processo amministrativo, sono altresi' pubblicati, nei successivi  due  giorni dalla data di  adozione  dei  relativi  atti,  il  provvedimento  che determina  le  esclusioni  dalla  procedura  di  affidamento   e   le ammissioni all'esito ((della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la sussistenza     dei      requisiti))      economico-finanziari      e tecnico-professionali. ((Entro il medesimo termine di due  giorni  e' dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le  modalita'  di  cui all'articolo 5-bis del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o  strumento  analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o  il  collegamento  informatico  ad  accesso  riservato  dove   sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di  cui  al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di  cui  al  secondo  periodo  sono  resi  in  concreto  disponibili, corredati di motivazione.))

In estrema sintesi tutte le fasi, della gara ( endogene ed esogene) vanno riportate in BANDI DI GARA E CONTRATTI
di AT, e con taluni automatismi e protocolli propri del CAD vanno anche comunicati agli attori economici.

Gli operatori economici entro due giorni dalla pubblicazione saranno dotati di un accesso riservato all'area istituzionale
della SA dove possano verificare i carteggi ( e non solo i report tabellari degli esiti di gara ).

Puo sembrare una soluzione complessa, ma da anni vi sto invitando a dotarvi di strumenti WEB conformi alle norme.







 

 

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