Ancora sul D.lgs 101/18, corretto trattamento dei dati ed antiriciclaggio , anche per le PP.AA.

In forza di una mia lettura molto personale ( bah !!) sul GDPR mi fa piacere che il D.Lgs 101/18 avvalori la mia interpretazione ( la mia lettura…), ci sono diritti fondamentali superiori al corretto trattamento dei dati ( come chiaro anche nel  quarto considerando GDPR) , si veda l’articolo 2 octies del D.lgs 101.

Una cosa fondamentale che ci tengo a sottolineare è che la norma antiriciclaggio si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni, invito a leggere questi articoli :

TRATTAMENTO DEI DATI ed altri DIRITTI

Trattamento dei dati Vs altri diritti…..più importanti.

Sono anni ormai, dalla prima vigenza del 196/03 per la precisione, che a differenza di altri operatori ho sempre “snobbato” la difesa della protezione dei dati personali.

Sembra strano ? Chi mi segue da più tempo ben mi capisce , sono di quelli che ha sempre chiamato la norma con il nome esatto e mai PRIVACY, anche perchè il rispetto della privacy non rientra nelle corde di consulente dell’organizzazione aziendale, penso sia più prossimo alle scienze umanistiche.

Chiariamo subito una cosa, così come la direttiva 95/46/CE ( od il nostro 196 ) non abrogò la L. 241/90 , si veda l’articolo 59 del Codice sul corretto trattamento dei dati, il Reg. 2016/679 non tocca il FOIA ( articolo 33 del D.Lgs 33/13).

articolo 59 Codice protezione dei dati (Accesso a documenti amministrativi)

Un’altra particolarità ( che dovrebbe essere la norma) è chiaramente scritta nel quarto considerando del Regolamento.

Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica

Quindi , ponderiamo l’importanza dei diritti fondamentali ( nel nostro caso l’articolo 8 della Carta di Nizza).

Oltre che il legislatore conviene ascoltare anche la giurisprudenza, infatti ….

CASSAZIONE n. 10280/15 sez III

… … IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PUR RIENTRANDO NEI DIRITTI FONDAMENTALI NON E’ UN “TOTEM AL QUALE POSSONO SACRIFICARSI ALTRI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI” …IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI DEVE ESSERE ” COORDINATO E BILANCIATO” CON LE NORME DI CARATTERE PUBBLICISTICO E PRIVATISTICO.

Per quanto queste affermazioni possano sembrare pensieri solo teorici, bazzecole, quisquilie, pinzellacchere da fessi se letti assieme al 19 considerando scopriremo che immediatamente ci sono evidenze pratiche nel mondo professionale e della PA , infatti :

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell’Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell’Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di tali autorità competenti per finalità rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adattare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali disposizioni possono determinare con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento di dati personali da parte di dette autorità competenti per tali altre finalità, tenuto conto della struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa dei rispettivi Stati membri. Quando il trattamento dei dati personali effettuato da organismi privati rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che lo stesso preveda la facoltà per gli Stati membri, a determinate condizioni, di adottare disposizioni legislative intese a limitare determinati obblighi e diritti, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia di importanti interessi specifici, comprese la sicurezza pubblica e le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica. Ciò riveste particolare importanza ad esempio nel quadro del riciclaggio o di attività di medicina legale

Dalla letture combinata ( e ragionata ) si evidenzia che alcuni dei diritti del’interessato  ( cancellazione ed oblio certamente) non possono sempre essere vantati in quanto ci sono norme che pur se di pari rango hanno valenza maggiore nell’impatto sociale e della giustizia .

Alcuni casi immediati sono l’antiriciclaggio e la medicina del lavoro ,in nessun caso le esigenze di protezionedei dati personali possono prevalere sull’interesse alla sicurezza pubblica e alle attività di prevenzione dei reati .

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