Direttiva 14/11,autocertificazioni,molto rumore per nulla

Da inizio anno siamo stati investiti da una rivoluzione,o almeno vogliono farci credere questo.

La questione della direttiva 14/11 non cambia in niente e per niente la disciplina dell’autocertificazione che ormai utilizziamo dal 2000, la novità della 183/11 è rappresentata dalla meschina possibilità di potere denunciare un’altra PP.AA. qualora avesse rilasciato una certificazione di stato, ma ricordo che la P.A. emittente ha solo l’obbligo della dicitura “il presente certificato non può essere prodotto….”e non può essere responsabile del giro e delle vicende documentali.

E’ ormai abitudine consolidata quella di accettare autocertificazioni ai sensi del DPR 445/00 art 46, norma intelligente che in estrema sintesi recita “ogni cittadino conosce il proprio status, e di questo può dichiarare le situazioni cristalizzate: nascita, titolo di studio, decesso, composizione familiare, etc etc”.

 

Per quanto riguarda il potere di sindacato da parte della P.A. sulle autodichiarazioni vige il principio generale della libertà di circolazione tra uffici ed organi dello Stato (tra questi anche i privati fornitori di utilità diffuse) e bisogna nominare un responsabile di collegamento, questo nome deve essere pubblicizzato, ora è evidente che la figura  degenera con quella prevista dall’art .5 della 241/90, il responsabile del procedimento, o più dettagliatamente per le ISA nel DM 190/95.

E’ ancora importante sottolineare che con le diverse normative targate “BRUNETTA” l’esistenza di taluni requisiti che potremo richiedere in sede di gara dovrebbero già essere pubblicizzate sul sito web istituzionale, questo concetto è rafforzato anche dalla norma contenuta nell’art 331 del DPR 207/10.

Esempio : ai sensi dell’articolo 42 comma 1 lettera a chiediamo ai concorrenti di una procedura di acquisto l’elenco delle forniture simili fatte ad una P.A.

L’elenco delle forniture e’ immediatamente controllabile se la PA che dovrebbe essere certificante (noi siamo la propronente) ha utilizzato l’art 331 del DPR 207/10, il c.d. istituto della postinformazione.

 

Per concludere ricordo comunque che il D.Lgs 82/05, il CAD, già disciplinò la problemtica di banche dati comuni con il S.P.C. (servizio pubblico di connettività e cooperazione) articoli 50-52-60-71 del CAD e che dal 2005 esiste tale obbligo.

Per quanto riguarda il DURC è evidente che questo non possa essere autocertificato in quanto non può essere cristallizzato, io compilatore con l’utilizzo di strumenti AUTOLIQUIDATORI presumo di adempiere in modo corretto alla contribuzione previdenziale ed assicurativa, gli uffici preposti (INAIL, INPS, Cassa EDILE) possono accettare o meno il mio atto.

Tuttavia con il decreto sviluppo (art 4 comma 14 bis l. 106/11) viene introdotta una importante deroga al patto che non si superino i 20000 € e non ci siano lavori (vale quindi solo per la fornitura di beni e servizi), la norma recita infatti che in LUOGO DEL DURC può esserci l’autocertificazione e non che il DURC possa essere autocertificato.

In pratica tutta la norma si conclude con l’apposizione della stampa

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizio”

 

molto rumore per nulla.

vincenzo de prisco

 

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