Breve Panoramica sulla Direttiva 2015/849

Il provvedimento in analisi sostituisce per i soggetti destinatari dell’applicazione il concetto di adeguata verifica, trasportandolo da un’analisi stock ad un processo dinamico.

L’articolo 11 individua tre gruppi di operazioni che fanno nascere l’obbligo di adeguata verifica :

1) accensione di un rapporto d’affari / professionale

2) operazioni individuate preventivamente da un punto di vista qualitativo e/o quantitativo

3) operazioni nelle quali vi siano indici di particolare sospetto / gravità

Eccezioni del momento dell’adeguata verifica sono richiamate all’articolo 14.

L’accertamenro dell’identita del cliente o del titolare effettivo della situazione giuridica di norma deve avvenire prima che il rapporto professionale / di affari sia instaurato o l’operazione eseguita.

Qualora ci siano evidenze di bassa rischiosità l’accertamento potrà essere eseguito anche dopo l’instaurazione di un rapporto professionale.

L’elenco di cause e situazioni che fanno “presumere” un basso rischio sono elencate all’articolo 16, che rimanda all’allegato II della Direttiva 2015/849.

Contrapposto all’articolo 16 c’è il 18 che rimanda invece all’allegato III della IV Direttiva per la verifica c.d. rafforzata.

Quando un operatore viene a conoscenza, sospetta o solitamente dubita che i fondi finanziari analizzati in ottemperanza del mandato professionale, ha l’obbligo di segnalazione . E’ importante evidenziare che il quantum del fondo sospetto è irrilevante, non esiste un intervallo verso il basso a partire dal quale c’è l’obbligo di adoperarsi per la segnalazione. Articolo 33.

Alcune categorie di operatori, possono godere del c.d. legal privilege , sancito dall’articolo 34 . Con questa agevolazione il segnalante viene scudato dall’albo di afferenza .

L’articolo 40, non differisce nei contenuti della III direttiva per quanto concerne la conervazione dei dati fatta dal seganalante.

In particolare occorre conservare :

– copia dei documenti o analitici riferimenti agli stessi richiesti per l’adeguata verifica per cinque anni successivi alla cessazione del rapporto professionale o decorrenti dalla data dell’episodico affare

– scritture di contabilità , brogliacci, note per lo stesso periodo del precedente punto.

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