Il CAD, le novità dirompenti , quelli che…a volte ritornano, e nuovi poteri .

La novità dirompente è certamente rappresentata dalla modificazione all’articolo 6, UTILIZZO DEL DOMICILIO DIGITALE.

Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate
agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis,
6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per
determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma
4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad
uno dei domicili digitali di cui all’articolo 3-bis producono,
quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli
stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione
per mezzo della posta salvo che la legge disponga
diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite
dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono
consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario,
salva la prova che la mancata consegna sia dovuta
a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e
l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico
sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee
guida.

La portata è talmente amplia che accanto ai già noti elenchi IPA, INI-PEC e R.I è istituito l’Indice Nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti non tenuti all’iscrizione il albi professionali e CCIAA, come palesato dall’articolo 6 quater

Indice nazionale dei domicili digitali delle persone
fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti
all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese
1. E’ istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone
fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione
in albi professionali o nel registro delle imprese, nel
quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis,
comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono
affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture
informatiche delle Camere di commercio gia’ deputate
alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio
digitale e’ l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo
6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai
sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento
dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero
dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID,
tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i
relativi indirizzi gia’ contenuti nell’elenco di cui all’articolo
6-bis.

Tuttavia la stessa norma al comma 3 prescrive la temporaneità di questo elenco nelle more della messa a regime dell’ANPR .

Grosse modifiche anche all’articolo 17 del codice che sottolinea :

  • la presenza del RTD in ogni PA
  • e sposta centralmente presso l’AGID l’ufficio del Difensore civico ,

per chi volesse approfondire la previgente norma , che comunque resta valida negli obiettivi :

e

Lo stesso articolo 17 , si novella di precisazioni attorno alle funzioni del RTD al comma 1 lett j bis :

…pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni
e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione
al fine di garantirne la compatibilita’ con gli obiettivi di
attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli
stabiliti nel piano triennale di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera b).

In poche parole il RTD è il progettista degli acquisti in ambito informatico ( e non scoperchio il vespaio degli acquisti informatici , cfr il grosso danno erariali degli acquisti per la dematerializzazione in barba all’articolo 61 del D.lgs 179/16) .

Altra novità è lo sdoganamento ( come già avviene all’articolo 22 del D.Lgs 50/16) dei portatori di interesse, meglio conosciuti col malefico nome di lobby . Infatti l’articolo 18 del CAD introduce la piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale , ove possono incontrarsi le esigenze delle PP.AA. e dei portatori di interesse .

Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione
digitale
1. E’ realizzata presso l’AgID una piattaforma per la consultazione
pubblica e il confronto tra i portatori di interesse
in relazione ai provvedimenti connessi all’attuazione dell’agenda
digitale.
2. AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della
piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia
accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che
sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative
in maniera trasparente, qualificata ed efficace.
3. Il Piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione di cui all’articolo 14-bis e’ pubblicato sulla
piattaforma e aggiornato di anno in anno.
4. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che
intendono adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti
a modifiche e aggiornamenti periodici, gia’ adottati,
aventi ad oggetto l’attuazione dell’agenda digitale.
5. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), tengono
conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte
attraverso la piattaforma.

L’articolo 20, croce e delizia dei giuristi del c.d. DAE ( diritto amministrativo elettronico ) pur non avendo modificato di molto ( per niente ) la portata , ha introdotto un poco di ordine ( che dovrebbe essere proprio del TU ) ricordando dell’efficacia giuridica e dell’opponibilità   ex art 2702 inserendo ne codice il principio dell’articolo 25 del Reg Eu/2014/910( EIDAS) , riporto il comma 1 bis :

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della
forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del
Codice civile quando vi e’ apposta una firma digitale, altro
tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica
avanzata o, comunque, e’ formato, previa identificazione
informatica del suo autore, attraverso un processo
avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71
con modalita’ tali da garantire la sicurezza, integrita’ e
immodificabilita’ del documento e, in maniera manifesta e
inequivoca, la sua riconducibilita’ all’autore. In tutti gli
altri casi, l’idoneita’ del documento informatico a soddisfare
il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono
liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche
di sicurezza, integrita’ e immodificabilita’. La data e
l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai terzi se apposte in conformita’ alle Linee guida.
1-ter. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata
o digitale si presume riconducibile al titolare di firma
elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito
degli atti e dei documenti in via telematica secondo la
normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.

Ritorna inoltre , ci è mancato per un anno circa, il piano di emergenza e continuità operativa delle PP AA, infatti l’articolo 51 ai commi 2 ter e quater reintroduce quanto abrogato dal D.Lgs 179/16

2-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, aderiscono
ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e
promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima
AgID con le Linee guida.
2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono,
nel rispetto delle Linee guida adottate dall’AgID, piani
di emergenza in grado di assicurare la continuita’ operativa
delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno
alla normale operativita’. Onde garantire quanto previsto,
e’ possibile il ricorso all’articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, per l’erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali
e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento.
Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede
mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti
capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli
importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata
del bilancio statale.

 

Ed ora la novità più grande che dovrebbe eliminare lo stallo di tutti i precedenti CAD, il potere in capo all’Agid di emanare LLGG dal tenore di soft law, infatti ora le regole tecniche dell’articolo 71 saranno targate AGID.

Penso che dopo 13 anni, la maturità della norma sia arrivata . CAD  , facci vedere cosa puoi fare !!!!

E poi mi piace sempre sottolineare che la risposta ad ogni “variazione” è sempre data dalla formazione, articolo 13 CAD

Formazione informatica dei dipendenti pubblici

Le pubbliche amministrazioni nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione
del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché dei
temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì
volte allo sviluppo delle competenze tecnologi-che, di informatica
giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla
modalità operativa digitale.

 

 

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