Il DL 66/14 ed i SOGGETTI AGGREGATORI

Novità sulle modalità di affidamento di servizi e forniture .

Pur essendo abituati a notevoli modifiche al codice dei contratti derivanti dalle diverse spending e stabilità, questa volta il piano Cottarelli ha introdotto diverse procedure “complicatrici”, analizziamo le modifiche agli istituti di acquisizione dei beni e dei servizi :

 

Art. 9

 

(Acquisizione di beni e servizi  attraverso  soggetti  aggregatori  e

prezzi di riferimento)

 

1. Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui

all’articolo 33-ter  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

operante presso l’Autorita’ per la vigilanza sui  contratti  pubblici

di lavori, servizi e forniture, e’ istituito , senza maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, l’elenco dei soggetti  aggregatori  di

cui fanno parte Consip S.p.A.  e  una  centrale  di  committenza  per

ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1,  comma

455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. I soggetti diversi da quelli di cui  al  comma  1  che  svolgono

attivita’ di centrale di committenza ai sensi  dell’articolo  33  del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  richiedono  all’Autorita’

l’iscrizione all’elenco dei soggetti  aggregatori.  Con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con  il  Ministro

dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data

di entrata in vigore del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la

Conferenza unificata sono definiti i requisiti per  l’iscrizione  tra

cui il carattere di stabilita’  dell’attivita’  di  centralizzazione,

nonche’ i valori di spesa ritenuti significativi per le  acquisizioni

di beni e di servizi con riferimento ad ambiti,  anche  territoriali,

da   ritenersi   ottimali   ai   fini   dell’aggregazione   e   della

centralizzazione  della  domanda.  Con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell’economia  e

delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di  entrata  in

vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la   Conferenza

unificata, e’ istituito il Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,

coordinato dal Ministero dell’economia e delle  finanze,  e  ne  sono

stabiliti i compiti, le attivita’ e le modalita’ operative.

3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449, 450  e

455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574,

della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  all’articolo  1,  comma  7,

all’articolo 4, comma 3-quater e all’articolo 15, comma  13,  lettera

d)  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro

dell’economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi,  d’intesa  con   la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’Autorita’ per  la

vigilanza sui contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,

entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi  del  Tavolo

dei  soggetti  aggregatori  e  in  ragione  delle  risorse  messe   a

disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le  categorie  di

beni e di servizi nonche’ le soglie al  superamento  delle  quali  le

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad  esclusione  degli

istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative

e delle istituzioni  universitarie,  nonche’  le  regioni,  gli  enti

regionali, nonche’ loro consorzi  e  associazioni,  e  gli  enti  del

servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o  agli  altri

soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo  svolgimento  delle

relative procedure. Per le categorie di beni  e  servizi  individuate

dal  decreto  di  cui  al  periodo  precedente,  l’Autorita’  per  la

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture  non

rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti

che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non

ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro  soggetto  aggregatore.  Con  il

decreto di cui al  presente  comma  sono,  altresi’,  individuate  le

relative modalita’ di attuazione. ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  24

GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO

2014, N. 114)).

4. Il comma 3-bis dell’articolo 33  del  decreto  legislativo  (12)

aprile 2006, n. 163 e’ sostituito dal seguente:

“3-bis.  I  Comuni   non   capoluogo   di   provincia   procedono

all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito  delle  unioni

dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo  18  agosto

2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito  accordo

consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici

anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o

alle province, ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In

alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e  servizi

attraverso gli strumenti elettronici di acquisto  gestiti  da  Consip

S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorita’ per

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture

non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)  ai  comuni  non

capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni

e servizi in  violazione  degli  adempimenti  previsti  dal  presente

comma.

4-bis. Al comma 1, lettera n), dell’articolo 83 del codice  di  cui

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo  le  parole:  “la

sicurezza  di  approvvigionamento”  sono  aggiunte  le  seguenti:  “e

l’origine produttiva”.

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica

attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni  e

di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano,  entro  il  31

dicembre 2014, ove non esistente,  un  soggetto  aggregatore  secondo

quanto previsto al comma 1. In ogni caso il  numero  complessivo  dei

soggetti aggregatori  presenti  sul  territorio  nazionale  non  puo’

essere superiore a 35.

6. In alternativa all’obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la

facolta’ per le regioni di costituire centrali di  committenza  anche

unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto  all’articolo  1,

comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  regioni  possono

stipulare con il Ministero dell’economia  e  delle  finanze  apposite

convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti  sulla  cui  base

Consip S.p.A. svolge attivita’ di centrale  di  committenza  per  gli

enti  del  territorio  regionale,  ai  sensi  e   per   gli   effetti

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma  1,

lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n  111,  nelle  more  del

perfezionamento delle attivita’ concernenti la determinazione annuale

dei costi standardizzati per tipo di servizio e  fornitura  da  parte

dell’Osservatorio presso l’Autorita’ per la vigilanza  sui  contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture di  cui  all’articolo  7  del

decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e  anche  al  fine  di

potenziare le attivita’ delle centrali di  committenza,  la  predetta

Autorita’, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso  la  banca  dati

nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all’articolo  62-bis  del

decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  fornisce,  tenendo  anche

conto della dinamica dei prezzi dei  diversi  beni  e  servizi,  alle

amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi  di  riferimento

alle condizioni di maggiore efficienza di  beni  e  di  servizi,  tra

quelli di maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della

pubblica amministrazione, nonche’ pubblica sul  proprio  sito  web  i

prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni  per  gli

acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di  riferimento  pubblicati

dall’Autorita’ e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di  ogni

anno,  sono   utilizzati   per   la   programmazione   dell’attivita’

contrattuale della pubblica amministrazione  e  costituiscono  prezzo

massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate

all’offerta piu’ vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e’  presente

una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma  1,  della

legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  in  ambito   nazionale   ovvero

nell’ambito territoriale di riferimento.  I  contratti  stipulati  in

violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei  prezzi  di

riferimento e’ effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni

appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di  acquisto,  come

risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

8-bis. Nell’ottica  della  semplificazione  e  dell’efficientamento

dell’attuazione dei programmi  di  sviluppo  cofinanziati  con  fondi

dell’Unione europea, il Ministero dell’economia e  delle  finanze  si

avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita’ di centrale di committenza

ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, sulla base  di  convenzione  disciplinante  i  relativi

rapporti  per  lo  svolgimento  di  procedure  di  gara   finalizzate

all’acquisizione,   da   parte   delle   autorita’    di    gestione,

certificazione e audit istituite presso  le  singole  amministrazioni

titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione

europea,  di  beni  e  di  servizi  strumentali  all’esercizio  delle

relative funzioni.

9. Al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di

razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di

beni e di servizi, di cui al comma 3, e’ istituito, nello stato   di

previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per

l’aggregazione degli acquisti di  beni  e  di  servizi  destinato  al

finanziamento delle attivita’ svolte dai soggetti aggregatori di  cui

ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni  di  euro  per  l’anno

2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere  dall’anno  2016.  Con

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti  i

criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al  precedente

periodo.

10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio  dello  Stato

degli avanzi di gestione di cui  all’articolo  1,  comma  358,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni  2012  e  2013,

sono utilizzate, per l’anno 2014, nel limite di 5  milioni  di  euro,

oltre che per il potenziamento delle  strutture  dell’amministrazione

finanziaria, per il finanziamento delle attivita’  svolte  da  Consip

S.p.a. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli  acquisti

delle Pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  dell’articolo  4,  comma

3-ter, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  A  tal  fine,  le

somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono  riassegnate,

con decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  anche  ad

apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero

dell’economia e delle  finanze  –  Dipartimento  dell’Amministrazione

Generale, del personale e dei servizi

 

Il primo comma dell’articolo 9 introduce i c.d. “soggetti aggregatori” con l’obiettivo di ridurre drasticamente le stazioni appaltanti ( numero massimo 35 soggetti aggregatori) e di aspirare a economie di scala non raggiungibili da una forma atomistica e sparpagliata di acquirenti pubblici.

 

Di diritto tra i soggetti aggregatori rientrano :

  • Consip SpA
  • Centrale di committenza regionale ( per competenza di territorio)

 

Cosa fa o può fare il soggetto aggregatore ?

 

Il soggetto aggregatore può :

  1. Stipulare convenzioni quadro ed accordi quadro
  2. Attivare piattaforme dematerializzate ex art 328 DPR 207/10
  3. Mettere a disposizione i sistemi e le infrastrutture tecnologiche a terzi per le negoziazioni telematiche
  4. Svolgere le procedure di gara conto terzi.

 

Le modalità di affidamento speciali .

Il comma 3 dell’articolo 9 introduce alcune discipline speciali per tipologia di amministrazione , pure in attesa del dPCM in arrivo entro il 31/12 vediamole :

–          Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad  esclusione  degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni  universitarie,  nonche’  le  regioni,  gli  enti

regionali, nonche’ loro consorzi  e  associazioni,  e  gli  enti  del servizio sanitario nazionale ,
per le categorie e per gli importi superiori a quelli  definiti dal dPCM da pubblicarsi ricorrono alla Consip SpA od ad altri soggetti aggregatori .

–          Le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi istituti scolastici di ogni ordine e grado, istituzioni educative ed universitarie, continuano nella vigenza dell’art.1 comma 449 primo periodo L. 296/06, quindi all’utilizzo delle convenzioni quadro.

–          Regioni, enti regionali, loro consorzi ed associazioni, possono invece ( secondo periodo dell’articolo 1 comma 449 l. 296/06) oltre che utilizzare le convenzioni quadro COnsip o regionali, nel caso di procedure autonome utilizzare i prezzi di riferimento.

–          Enti del SSN, in forza del terzo periodo dell’articolo 1 comma 449 L. 296/06 , sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro regionali, qualora non siano operative,  le convenzioni quadro Consip Spa.

 

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