il nuovo articolo 36 comma 2 lett.a degli appalti

Riporto il progetto di modifica degli affidamenti diretti per rendere piu chiare le cose sulle procedure di acquisto :

Art.

ART. 13 (Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Per gli affidamenti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;

 

Ovviamente cambiano anche i controlli ( snellendo il processo)

ART. 15 (Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

….

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Ai fini dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di carattere generale, verificano esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e quanto previsto dal comma 5, lettera b), dell’articolo 80.”;

 

 

A presto, ci sentiamo per le modifiche definitive in GU.

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