ISO 31000 e valutazione rischio riciclaggio. L’operativita quotidiana, come la Direttiva 2015/849 cambia il D.Lgs 231/07

Tutta la struttura dell’antiriciclaggio, essendo norma fortemente COMPLIANCE, deve essere inquadrata , come chiarito anche nella Direttiva 2015/849, ad un approccio sul rischio costante, indi è indispensabile avere un profilo operativo basato sulla ISO 31000, ricordando inoltre che :

  • la gestione del rischio crea valore
  • la gestione del rischio  tiene conto dell’incertezza e che il miglioramento continuo ne riduce l’entità
  • la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili
  • la gesrione del rischio favorisce il migliormanento continuo .

E’ chiaro che uno dei presidi per la gestione del rischio è ” la politica dei controlli “, ne consegue che occorre utilizzare le regole del DRUCKER del 1977, cioé i controlli :

  1. Devono essere economici
  2. Devono essere significativi
  3. Devono essere appropriati
  4. Devono essere congruenti
  5. Devono essere tempestivi
  6. Devono essere semplici
  7. Devono essere opeartivi

 

 

 

Nel momento in cui si instaura un nuovo rapporto professionale , oppure un solo e singolo affare, corre l’obbligo di verificare la clientela.

Il nuovo articolo 17 del D.Lgs 231/07 chiarisce inoltre che questo adempimento deve esserefatto anche dai revisori ed altre figure che insturano rapporti di consulenza e controllo alle aziende.

Conviene precisare, che l’adeguata verifica della clientela diviene un processo fondamentale per ogni studio professionale.

Con l’adeguata verifica si va  a censire il cliente tenendo sopratutto conto che  ( articolo 17 comma 3 d.Lgs 231/07)   :

I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entita’ dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorita’ di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l’entita’ delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) la natura giuridica;

2) la prevalente attivita’ svolta;

3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4) l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) la tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) le modalita’ di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) l’ammontare dell’operazione;

4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all’attivita’ svolta dal cliente e all’entita’ delle risorse economiche nella sua disponibilita’;

6) l’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

 

Allegati Utili :

verificacliente

verificatitolareeffettivo

Dichiarazione di controllo costante

Verbale formazione

obblighiconservazione

valutazione rischio

formazione del personale

 

 

 

 

 

 

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