La rotazione negli appalti , arriva in aiuto il Consiglio di Stato, Sezione VI, 31 agosto 2017, n. 4125,

La rotazione negli appalti ha lo scopo di evitare rendite e vantaggi non dovuti agli operatori economici che “radicano” nelle PA da un lato, dall’altro serve assieme alla trasparenza alla riduzione della dicrezionalità decisoria.

E’ evidente, dovrebbe esserlo, che la rotazione è un istituto che si applica solo alle procedure negoziate e non a quelle ordinarie.

Una decisione del CdS, la 4125/2017, pure se in maniera indiretta chiarisce quando e come applicare e disapplicare la rotazione “degli inviti”.

La sintesi, che diviene ispiratrice della devisione di Palazzo Spada recita ““Il principio di rotazione ‒ che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte ‒ trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni
acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzioni temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4)”.

 

La rotazione è obbligatoria, per derogarla occorrono giuste motivazioni, con discrezionalità tecnica ( derivante da modelli organizzativi interni) e qualificazione del fornitore.

 Parere del Cds (cds4125_2017)

 

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