MEPA

Riporto un articolo pubblicato qualche settimana fa sull’obbligo del MEPA per gli importi superiori ai mille EURO, ricordando solo che il D.Lgs 56/17 in vigore dal 20/05/2017 ha modificato ( in meglio ) la disciplina del MEPA, seguiranno FOCUS.

 

 

 

Visto che negli ultimi giorni ho avuto per diverse volte posto lo stesso quesito voglio fare un poco di chiarezza, invitando, come sempre in modo sgarbato , che mi si addice , a leggere le norme in maniera oggettiva ed olistica.

 

Il MEPA non è obbligatorio per le istituzioni scolastiche , non lo è dal 2007, gli iscritti non sono salvi dai controlli di rito, e la procedura comporta ulteriori adempimenti, appresso l’analisi.

Il tutto nasce da un equivoco ( che in campo giuridico non può e non deve esistere),infatti la stabilità per il 2016, L. 208/2015 all’articolo 1 comma 502 permette a tutte le PA obbligate dal comma 450 dell’articolo 1 della L. 296/2006 di aderire al MEPA facoltativamente per gli importi fino a 1000 €.

riporto in stralcio ,

 502. All'articolo 1, comma 450, della legge 27  dicembre  2006,  n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:      a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;      b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni  e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari  o  superiore  a 1.000 euro e»; 

L’articolo 1 comma 450 della L. 296/2006 gia ab origine non prevedeva questo obbligo per le Istituzioni Scolastiche, riporto anche questa volta lo stralcio.
450.  Le  amministrazioni  statali  centrali  e   periferiche,   ad esclusione degli istituti e delle scuole  di  ogni  ordine  e  grado, delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni   universitarie, nonche'  gli  enti  nazionali  di  previdenza  e  assistenza  sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di  importo  pari  o superiore a 1.000  euro  e  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo comunitario

Per chiarezza riporto lo stralcio della previgenza
 450. Dal 1° luglio 2007,  le  amministrazioni  statali  centrali  e periferiche, ad esclusione degli istituti  e  delle  scuole  di  ogni ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di  sotto  della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui  all'articolo  328, comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi  e  le facolta' previsti ...

Per quale motivo sconsiglio l’uso del MEPA ?
Una lunga serie di motivi , appresso una sintesi
a) non è obbligatorio per nessuno fino ai mille €, per le ISA a prescindere dall’importo
b) da Aprile 2016 lo stand still period  per la maggior parte dei casi non esiste ( articolo 32 comma 10 D.lgs 50/16)
c) non è vero che è piu trasparente, i fattori critici restano, ed a mio avviso gli illeciti oggi sono nella gestione della gara e non nella scelta del contraente
d) occorre stare molto attenti quando si gestiscono le gare col MEPA al DPR 642/72, infatti l’articolo 53 comma 3 delle regole dell’e-procurement ricorda che :
Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali,tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle normeapplicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.
Quindi c’è il chiaro concorso in evasione di imposta di bollo tra Aggiudicatario ed Aggiudicatore . Come sempre ho riportate le norme per permettervi di poter constatare oggettivamente i fatti, in allegato ci sono :
Circolare 36/2006 Agenzia delle Entrate
Risoluzione 96/2013 Agenzia delle Entrate
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