Notificazioni in albo pretorio

NEL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA, dobbiamo contemperare interessi ed “incastrare più norme”.

Certamente il diritto fondamentale da tutelare è quello superiore della collettività , indi la pubblicità della notificazione in albo pretorio ( inteso ex articolo 32 L. 69/09 ) deve essere resa .

Tralasciando le diverse casiste del rito civile contenute negli articolo 140 e ss  cpc poniamoci il seguente quesito :

“ con la notificazione in Casa Comunale quale obiettivo raggiungiamo ? “ .

 

La risposta è ovvia, ora un secondo quesito :

“  per avvisare il destinatario che deve ritirare la documentazione ( e quasi mai si tratta di un lascito dello zio d’ America ) è proprio necessario affiggere il contenuto della missiva ed il mittente ? “

In realtà questa è un’applicazione pratica dell’articolo 5 paragrafo 1 lett. c del reg. 2016/679 , il principio della minimizzazione del trattamento ed anche del sempre attuale articolo 11 del nostro codice 196/03.

Per meglio però disciplinare l’effettiva pubblicità degli atti, compresa la norma speciale contenuta nell’articolo 60 lett 3 del DPR 600/73 consiglio un’attenta lettura delle LL.GG. AGID Maggio 2016 che trovate al seguente link

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/ll_gg_gdl_pubblicita_legale.pdf

Con molto vanto ( e sapete che non sono proprio umilissimo ) vi dico che sono coautore del testo Agid.

Print Friendly, PDF & Email

Clicca QUI per l’iscrizione

PER WORKSHOP, ASSISTENZA,

FORMAZIONE e SUPPORTO

dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com

cell. 3382797858

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento