Nuova sigla…il DURT

L’articolo 50 del decreto del fare ( 60/13) nella travagliata fase di conversione ha partorito un nuovo adempimento, quello del DURT, Documento Unico Regolarità Contributiva.

La stampa specializzata sta occupandosi del DURT per quanto riguarda gli affari tra i privati, ma a ben vedere sarà imprescindibile per la PA la rivisitazione dell’articolo 38 del D.Lgs 163/06 che riporto integralmente :

  Art. 38                      Requisiti di ordine generale  (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n.  554/1999;  art.  17,                          d.P.R. n. 34/2000)      1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non  possono  stipulare  i relativi contratti i soggetti:      a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,salvo il caso di  cui  all'articolo  186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui  riguardi  sia  in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (37)      b) nei cui confronti e' pendente procedimento per  l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di  una  delle  cause  ostative  previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e il divieto operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda  il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico  se  si  tratta  di  societa'  in  nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si  tratta di societa' in accomandita semplice,  gli  amministratori  muniti  di poteri di rappresentanza o il direttore  tecnico  o  il  socio  unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in  caso  di  societa' con meno di quattro soci,, se si tratta di altro  tipo  di  societa'; (29)      c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di  condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale  di  condanna  divenuto irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione   della   pena   su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono sulla moralita' professionale; e' comunque  causa  di  esclusione  la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati  di partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce  2004/18;  l'esclusione  e  il  divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei  confronti: del titolare  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  impresa individuale; dei soci o  del  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o  del  direttore tecnico se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  degli amministratori muniti di potere di  rappresentanza  o  del  direttore tecnico o del  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di maggioranza in caso di societa' con  meno  di  quattro  soci,  se  si tratta  di  altro  tipo  di  societa'  o  consorzio.  In  ogni   caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti  dei  soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data  di  pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che  vi  sia  stata completa  ed  effettiva  dissociazione  della   condotta   penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'  intervenuta  la riabilitazione ovvero quando il reato  e'  stato  dichiarato  estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca  della  condanna  medesima; (29)      d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria  posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,  n.  55;  l'esclusione  ha durata di  un  anno  decorrente  dall'accertamento  definitivo  della violazione e va comunque disposta  se  la  violazione  non  e'  stata rimossa; (29)    e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente  accertate  alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro  obbligo  derivante  dai rapporti   di   lavoro,   risultanti    dai    dati    in    possesso dell'Osservatorio;      f) che, secondo motivata valutazione della  stazione  appaltante, hanno commesso grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la  gara; o che hanno  commesso  un  errore  grave  nell'esercizio  della  loro attivita' professionale, accertato con mezzo  di  prova  da parte della stazione appaltante; qualsiasi      g)  che  hanno   commesso   violazioni   gravi,   definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (29)    h)  nei  cui  confronti,  ai  sensi  del   comma   1-ter,   risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,  comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. (29)      i)  che  hanno   commesso   violazioni   gravi,   definitivamente accertate, alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali  e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in  cui sono stabiliti;    l) che non presentino la  certificazione  di  cui  all'articolo  17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;      m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione  interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione  compresi  i  provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 2006 n. 248;    m-bis)  nei  cui  confronti,  ai  sensi  dell'articolo  40,   comma 9-quater, risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa  dichiarazione  o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. 29.      m-ter) di cui alla precedente lettera b) che  pur  essendo  stati vittime dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e  629  del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12 luglio  1991,  n.  203,  non  risultino  aver  denunciato   i   fatti all'autorita'  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,  n.  689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli  indizi  a base della richiesta di rinvio a  giudizio  formulata  nei  confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione  del  bando  e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto  che ha omesso la predetta  denuncia,  dal  procuratore  della  Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo  6,  la  quale  cura  la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. (29)      m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante  alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo  di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.    1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro  o  confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,  n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un  custode o amministratore giudiziario , limitatamente  a  quelle  riferite  al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. (29)  1-ter. In caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa documentazione, nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorita' che, se ritiene che siano state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in considerazione della rilevanza o della  gravita'  dei  fatti  oggetto della  falsa   dichiarazione   o   della   presentazione   di   falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h),fino ad un anno,  decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. (29)  2. Il candidato o il concorrente attesta il  possesso  dei  requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  cui  indica  tutte  le condanne penali riportate, ivi comprese quelle  per  le  quali  abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera  c),  il concorrente non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti  dopo  la  condanna stessa, ne'  le  condanne  revocate,  ne'  quelle  per  le  quali  e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1,  lettera  g),  si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso  pagamento  di imposte  e  tasse  per  un  importo  superiore  all'importo  di   cui all'articolo 48 bis, commi 1 e  2-bis,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;costituiscono  violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai  fini  del comma 1, lettera i), si intendono gravi  le  violazioni  ostative  al rilascio del documento  unico  di  regolarita'  contributiva  di  cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  266; i soggetti di cui all'articolo 47,  comma  1,  dimostrano,  ai  sensi dell'articolo  47,  comma  2,  il  possesso  degli  stessi  requisiti prescritti  per  il  rilascio  del  documento  unico  di  regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il  concorrente allega, alternativamente: a) la  dichiarazione  di  non  trovarsi  in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo  2359  del  codice civile rispetto ad alcun soggetto,  e  di  aver  formulato  l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a  conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si  trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di  cui all'articolo 2359 del codice civile, e di  aver  formulato  l'offerta autonomamente; c) la  dichiarazione  di  essere  a  conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si  trovano, rispetto  al  concorrente,  in  situazione  di   controllo   di   cui all'articolo 2359 del codice civile, e di  aver  formulato  l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere  a),  b)  e  c),  la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che  le relative offerte sono imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale  esclusione sono  disposte  dopo  l'apertura  delle  buste  contenenti  l'offerta economica. (29)    3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione  di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  ((resta  fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo  di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva)). In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai  commi  1  e  2  le stazioni appaltanti chiedono al  competente  ufficio  del  casellario giudiziale,  relativamente  ai  candidati   o   ai   concorrenti,   i certificati del casellario giudiziale  di  cui  all'articolo  21  del decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313, oppure le visure di  cui  all'articolo  33,  comma  1,  del  medesimo decreto n. 313 del 2002.    4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione  di cui al presente articolo, nei confronti di  candidati  o  concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del  caso ai candidati o  ai  concorrenti  di  fornire  i  necessari  documenti probatori,  e  possono  altresi'  chiedere  la   cooperazione   delle autorita' competenti.    5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da  altro  Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una  dichiarazione giurata, ovvero, negli  Stati  membri  in  cui  non  esiste  siffatta dichiarazione, una  dichiarazione  resa  dall'interessato  innanzi  a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale  qualificato  a  riceverla  del  Paese  di origine o di provenienza. 

--------------------fine articolo 38------------------
Infatti pur essendo abituati ad utilizzare un documento di regolarità fiscale per gli importi definiti dal legislatore
rifacendosi al DM 40/08 attuativo dell'articolo 48 bis DPR 602/73, questo rigurdava tutte le imposte, per importi se non
proprio bassi comunque non quotidiani.
Alla luce dell'articolo 50 del DL 69/13, invece, non sembrano esserci importi minimi, certamente riguarderà solo l'IVA, l'imposta più
variabile nel mondo aziendale tanto da essere considerata nel calcolo dei flussi di cassa.

Alla luce di quanto detto, salvo auspicabili passi indietro del legislatore dovremo aumentare il lavoro selettivo dell'articolo 38.

 

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