Quaderno GDPR -PARTE 3- I DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato ha diversi poteri sul controllo dei dati che lo riguardano, e solo grazie a questi diritti ” può liberamente proettare la sua identità attarverso le informazioni” come detto da S.Rodotà.

L’interessato deve essere reso edotto riguardo i suoi diritti attraverso una nota alla trasparenza, od informativa .

Tuttavia quando i dati vengono trattati per adempiere ad obblighi di legge l’interessato può essere “passivo” di trattamento senza conoscere l’esistenza di procedure che lo riguardano.

Per contro, non è necessario imporre l’obbligo di fornire l’informazione se l’interessato dispone già dell’informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l’interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest’ultima eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del numero di interessati, dell’antichità dei dati e di eventuali garanzie adeguate in essere.

Come da considerando 62.

Il diritto di accesso ai dati personali.

Scorrendo il Reg, i lprimo diritto contemplato è normato dall’articolo 15 e sancisce in “prinicpio”  la conferma dell’esistenza e del trattamento dei dati da parte di un titolare del trattamento .

Articolo 15

Diritto di accesso dell’interessato

1.   L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a)

le finalità del trattamento;

b)

le categorie di dati personali in questione;

c)

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d)

quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e)

l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f)

il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

g)

qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h)

l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

2.   Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.

3.   Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4.   Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Il diritto di accesso e conoscenza dei dati è elevato a principio, infatti per esercitarlo non occorre che ci sia una lesione reale o potenziale.

Proprio per questo nn esistono particolari formalismi per esercitare il diritto, tantomeno il report risultante deve garantire particolari forme se non possedere il requisito dell’intellegibilità.

Il paragrafo 3 dell’articolo parte dal pressupposto che le copie del trattamento ( l’output intellegibile ) devono tendenzialmente essere gratuite, mentre il paragrafo 4 sancisce che il diritto dell’istante non deve comunque ledere la riservatezza di terzi, richiamando , pur se in maniera non espressa gli articoli 3 e  5 del DPR 184/2006.

Il diritto di rettifica e di integrazione.

Brevemente l’articolo 16 del GDPR richiama il diritto di avere i dati sempre aggiornati e veritieri, e l’istituto utilizzato per attuarlo è rappresentato dal potere di chiedere rettifiche ed integrazioni.

Articolo 16

Diritto di rettifica

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

E’ importante notare che l’integrazione della informazione tratatta è strumentale alla situazione “nel sociale” dell’interessato.

Infatti un parere “errato” sull’interessato , magari pubblicato in albi non può essere rettificato ma deve essere integrato con apposita lettera di allungamento, anche in questo caso è evidente un richiamo al diritto amministrativo puro, in particolar modo all’autotutela dell’articolo 21 nonies della L. 241/90.

Il diritto alla cancellazione dei dati.

Il diritto alla cancellazione dei dati ( rettifica radicale) può essere esercitato quando ricorre uno dei seguenti casi :

a) dati non più necessari arispetto alle finalità

b) l’interessato revoca il consenso

c) l’interessato si oppone al trattamento

d) i dati personali sono stati trattati in modo illecito

e) i dati devono essere cancellati ex legem

f) i dati sono stati raccolti per l’erogazione di servizi informatici diretti a minori

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