L’azione sostitutiva della PA per DURC negativi – Autocertificazione.

Il 13 Aprile 2012 l’INPS ha pubblicato la modulistica per l’attuazione dell’azione sostitutiva della Stazione Appaltante in caso di inadempimento derivante dal DURC.

Con la pubblicazione abbiamo tutti gli strumenti per utilizzare l’art 4 DPR 207/10, con la sola limitazione ( temporanea ) di non poter ancore fruire dei CODICI TRIBUTO per l’utilizzo del modello F24.

Agli utilizzatori più attenti dell’applicativo WEB per la richiesta del DURC è noto che ora accanto alla negazione della regolarità ( assicurativa e previdenziale) c’è l’importo dell’inadempienza che ci occorre per sanare i debiti dell’appaltatore sostituendoci nei pagamenti.

Non voglio dilungarmi e riporto alla fine del paragrafo i due articoli precedenti che hanno seguito l’evoluzione normativa di questo istituto , ed in allegato il foglio excel per la ripartizione del debito v/Appaltatore , la modulistica INPS, la modulistica INAIL.

Voglio invece soffermarmi nuovamente sull’importanza di chiedere l’autocertificazione all’uopo del DURC come previsto dall’art 4 comma 14 bis l.106/11 e far presente che non è un’opportunità per la P.A. ma un diritto dell’appaltatore, in quanto ogni tardato pagamento derivante dall’inutilizzo della norma della legge estiva comporterà l’applicazione degli interessi ex D.lgs 231/02

Ora più che mai, visto l’onere amministrativo che deriva da un’eventuale inadempienza conviene utilizzare questa procedura, controllando ovviamente a campione la veridicità.

Responsabilità della P.A sui controlli DURC, casistiche.

D:  La Stazione appaltante non accetta l’autocertificazione prevista dall’art 4 co 14 bis l. 106/11.

R : Senza dubbio in caso di tardato pagamento deve calcolare e versare gli interessi previsti dal D.lgs 231/02 che vengono applicati automaticamente, senza nessun atto di messa in mora nella misura dell’ 8 % ( ad oggi)

D: La stazione appaltante accetta l’autocertificazione, questa non viene controllata dalla stessa.

R : Non tutte le autocertificazioni devono essere controllate

D: La stazione appalatante accetta l’autocertificazione, in sede di controllo risulta mendace.

R : La Stazione appaltante non ha nessuna responsabilità, deve agire con gli strumenti dell’art 62 bis del D.Lgs 82/05.

D : La Stazione appaltante decide di non accettare l’autocertificazione ma accetta un DURC consegnato dall’appaltatore.

R: Il DURC deve essere richiesto telematicamente dalla SA, art 16 bis comma 10 l. 2/2009. In questo caso la SA è sanzionabile .

 

D : E’ vero che il DURC non è autocertificabile ?

R: E’ previsto l’istituto dell’autocertificazione del DURC dall’art 4 comma 14 bis L. 106/2011. Qualcuno ancora si ostina a non accettare questa tesi, giova ricordare un chiarimento ( a mio avviso superfluo) contenuto nella nota   573/12 rilasciata contestualemnte dall’INPS e dall’INAIL.

Link al primo articolo sull’azione sostitutiva
NOVITA’ DURC .L’intervento sostitutivo della P.A. per i debiti previdenziali ed assicurativi dell’appaltatore

 

Link al secondo articolo sull’azione sostitutiva
Modulistica per l’azione sostitutiva in caso di DURC IRREGOLARE

 

In allegato trovate il modello 30 ed il modello 31 per l’azione sostitutva INAIL,allegati 3 e 4 circolare 54/12 per l’azione sostitutiva INPS, foglio di calcolo per la ripartizione del debito v/Appaltatore, circolare autocertificazione, modello per l’autocertificazione.

 

 

 

 

 

30_Durc_intervento_sostitutivo___Facsimile_Comunicazione_preventiva_1.doc
31_Durc_intervento_sostitutivo_Facsimile_Comunicazione_INAIL_2_1.doc
Circolare_numero_54_del_13_04_2012_Allegato_n_3.doc
Circolare_numero_54_del_13_04_2012_Allegato_n_4.doc
INAIL_INPS_nota_n_573_del_26_01_2012___DURC_non_autocertificabilit___Casi_residuali.pdf
dichiarazionedurc.doc

Print Friendly, PDF & Email

Clicca QUI per l’iscrizione

PER WORKSHOP, ASSISTENZA,

FORMAZIONE e SUPPORTO

dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com

cell. 3382797858

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento