Conversione in legge del DL 32/19. Bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante…

Qualche giorno e sarà pubblicata in GURI la conversione in legge dello SBLOCCA CANTIERI.

Le novità sono molte, e le semplificazioni sono scomparse ma affronteremo i problemi dopo la pubblicazione in maniera analitica, comunque giusto per sapere cosa ci aspetta vediamo sommariamente il testo definitivo ( anche se non ancora pubblicato)

Primo punto importante , e credo IMPOSSIBILE da rispettare nei termini previsti dalla conversione in legge è ritorno al regolamento unico da effettuarsi entro 180 GG .

Gran parte delle modifiche di cui parleremo hanno il tenore di sospensione della norma generale in via sperimentale fino al 31/12/2020, ed entro il 30/11/2020 si dovrà decidere se diventeranno NORMA oppure se la sperimentazione terminerà .

Torniamo a discutere delle novità :

  • articolo 37 comma 4 del 50/16, sospensione dell’obbligo di CUC per le città non capoluogo ( in aderenza anche a solenni pareri della giurisprudenza) . E’ evidente che una giusta qualificazione della Sa ai sensi dell’articolo 38 del codice dei contratti avrebbe risolto molte problematiche
  • Posssibilità di ricorrere all’appalto integrato
  • Novità sull’albo dei commissari di gara ex articolo 77 comma 3 , già sospeso fino al 14 Luglio sarà ulteriormente sospeso fino al 31/12/20, quindi si applicherà la norma dell’articolo 216 comma 12, letta congiuntamente con il CdS recentissimo del 04/04/12019 n. 3750 che impone il presidente della commissione INTERNO
  • Si ritorna al limite del sub-appalto pari a non più del 40 %
  • Scompare l’inversione procedimentale dell’articolo 36 comma 5 per le procedure negoziate e viene introdotto per le procedure aperte , quindi nella maggior parte dei caso nuovamente pasta sotto e carne sopra


  • Resta confermata l’anticipazione del 20 % anche sulla fornitura di servizi come previsto dall’articolo 35 comma 18 modificato dal DL 32/19
  • Resta confermato il comma 6 bis articolo 36 sui controlli di CONSIP per gli iscritti MEPA

Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sara’ effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilita’ fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici

  • Viene però modificata la portata del comma 7 ter dell’articolo 36, in pratica le SA non dovranno “non controllare” i requisiti articolo 80 di tutti gli iscritti al MEPA, ma solo di quelli già RADIOGRAFATI da CONSIP SPA, quindi c’è da aspettarsi un elenco delle aziende VALIDATE dalla CONSIP, a tal fine consiglio di utilizzare , nelle more delle nuove LLGG 4, lo schema proposto qualche tempo addietro che potete trovare qui

Per gli approfondimenti specifici ( i valori degli appalti e le procedure competitive) preferisco attendere visto che ci sarà molto CAOS, alla faccia delle semplificazione e delle stelle partorite di  Nietzsche.
A proposito ho deciso quale sarà la prossima frase di  Nietzsche che mi farò tatuare.

alla prossima

Print Friendly, PDF & Email

Clicca QUI per l’iscrizione

PER WORKSHOP, ASSISTENZA,

FORMAZIONE e SUPPORTO

dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com

cell. 3382797858

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento