DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021. SANZIONI FINO A 100.000 PER IL DIGITALE. Agg. Pubblicato il DL 77/2021

Il DL Semplificazioni 2021 cambia il CAD, lo trasforma da norma imperfetta a perfetta inserendo le sanzioni per le PP.AA. che dopo essere state sollecitate non adempiono alla TRANSIZIONE AL DIGITALE.

Quindi quest’anno oltre al Manuale di Gestione Documentale (da attuare entro il 02/01/2022) dobbiamo iniziare ad utilizzare tutti gli strumenti del D.Lgs 82/05.

Vuoi vedere che tra COVID-19 e sanzioni riusciamo in due anni ad attuare tutto quanto abbiamo lasciato in sospeso dal 2005 ?

Le modifiche del DL SEMPLIFICAZIONI del 2021 – salvo correzioni dell’ultimo momento- mirano a risolvere il problema dell’inerzia della PP.AA. attraverso sistemi sanzionatori ma soprattutto a semplificare ulteriormente l’utilizzo degli strumenti a servizio del cittadino :

L’articolo 38 del DL introduce l’articolo 64 ter al CAD , SISTEMA di GESTIONE DELLE DELEGHE, un sistema per permettere a chi non possiede i sistemi di autentificazione (SPID,CNS ,CIE) di delegare un terzo per le istanze

Lo stesso articolo aggiunge un pezzetto importantissimo alla PIATTAFORMA UNICA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE aggiundo il comma 5 bis all’articolo 26 del DL 76/20

5. L'avviso di  avvenuta  ricezione,  in  formato  elettronico,  e'
inviato con  modalita'  telematica  ai  destinatari  titolari  di  un
indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  di   un   servizio
elettronico di recapito certificato qualificato: 
    a) inserito in uno degli elenchi  di  cui  agli  articoli  6-bis,
6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma  4-quinquies,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di  altre  disposizioni  di
legge, come domicilio speciale per determinati atti o  affari,  se  a
tali atti o affari e' riferita la notificazione; 
    c) eletto per la ricezione delle  notificazioni  delle  pubbliche
amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo  le  modalita'
previste dai decreti di cui al comma 15

5-bis.Ai
 destinatari di cui al comma 5, ove abbiano  comunicato  un  indirizzo
email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito
digitale diverso da quelli di  cui  al  comma  5,  il  gestore  della
piattaforma  invia  anche  un  avviso  di   cortesia   in   modalita'
informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi'  tramite
il  punto  di  accesso  di  cui  all'articolo  64-bis   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’articolo 39 del DL, facendo perno sui servizi dei domicili digitali (6 bis, 6 ter e 6 quater) ed anche sull’ANPR, prova a razionalizzare tutto l’impianto dell’articolo 50 ter del CAD – Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

L’articolo 41 del DL introduce il nuovo 18 bis del CAD intitolato – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI di TRANSIZIONE DIGITALE , l’articolo prevede le sanzioni da 10000 a 100000 euro in capo alla P.A. inadempiente.

Novità anche sul codice dei contratti pubblici.

Trasparenza e pubblicità degli appalti
Tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l’impiego di piattaforme informatiche interoperabili; le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici. La banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC. All’interno della nuova banca dati, verrà istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara, rendendo in tal modo più semplice le attività di verifica e controllo da parte delle stazioni appaltanti. Queste ultime dovranno avere requisiti di qualità in termini di esperienza pregressa documentata, personale qualificato e strumentazione tecnica adeguata.

Primo rafforzamento del sistema delle stazioni appaltanti
Nelle more di una compiuta razionalizzazione, riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti, si vieta ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del PNRR, dovendo ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e Comuni capoluogo.

IL TESTO COMPLETO

iniziamo la transizione insieme.

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