IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI DELL’ENTE…

… da parte dei consiglieri.

L’articolo 43 comma 2 del TUEL …

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche’ dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

… ma il tempo cambia e la societa’ si modifica, poi se c’e’ la grande rete in mezzo gli scenari si capovolgono.

Chiariamo subito che il diritto di accesso dei consiglieri e’ SACROSANTO quando serve a gestire il loro mandato rappresentativo, e soprattutto non deve rappresentare un controllo INDISCRIMINATO all’operato dell’ENTE, di questo avviso gia’ nel 2005 il CdS n. 5879 che in sintesi ricorda …

L’accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell’ente locale, disciplinato dall’art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, è un diritto pieno e non comprimibile all’accesso al fine di svolgere compiutamente il proprio mandato (C.d.S., Sez. V, 21 agosto 2006 n. 4855) da cui consegue che “ … i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione” (sen. C.d.S. n. 2716 del 4 maggio 2004).

Tuttavia, il consigliere è soggetto al rispetto di alcune forme e modalità quali, ad esempio, l’obbligo di formulare istanze “ … in maniera specifica e dettagliata recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano noti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso” (C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471, C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2005 ed anche C.d.S., Sez. V, 28 novembre 2006, n. 6960). L’adempimento, infatti, non deve risultare eccessivamente gravoso per l’ente locale ed intralciare lo svolgimento dell’attività amministrativa con riflessi negativi sul regolare funzionamento degli uffici comunali (C.d.S., sez. V, 13 novembre 2002, n. 6293 e C.d.S., sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109).

Ma ora viene il bello, con l’informatica, con la grande rete ed anche con lo SMART-WORKING i consiglieri hanno iniziato a chiedere, sempre in forza del 43 del TUEL l’accesso diretto al protocollo informatico dell’ENTE.

PAZZIAAAA !!!!!!, ovviamente non e’ solo un mio parere, vediamo due sentenze amministrative che vanno in questo verso .

TAR SICILIA 926/2020 ( anche in allegato) chiarisce che l’accesso diretti tramite il protocollo informatico equivale a ” controllo generalizzato “, si vedano le pagg. 14 e 15

ancora piu’ interessante e specifico il TAR 253/2020 del Friuli Venezia Giulia datato 09/07/2020 (sempre in allegato) che ricalca la 926/20 SICILIA ed aggiunge che l’accesso indiscriminato potrebbe ledere la riservatezza delle gare ( art 53 del D.Lgs 50/16) informazioni sulla genitorialita’ e sui TSO.

In estrema sintesi l’accesso e’ sacrosanto, il controllo indiscriminato assolutamente NO !!!

A questo punto muoviamoci a scrivere il nuovo manuale di gestione documentale ed il regolamento di accesso agli atti amministrativi.

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