Decreto sblocca-cantieri. ‘A carne ‘a sotto e i maccarùne ‘a coppa. Non sempre è un male.

Iniziamo con l’elenco ed una veloce lettura delle modifiche ( già annunciate ) al codice dei contratti da parte del DL 32/19, SBLOCCA CANTIERI.

Il ritorno al regolamento unico era già stato annunciato sul finire del 2018, speriamo in un ritorno armonizzato e non solo ad un raggruppamento di soft law che sarebbe controproducente

REGOLAMENTO UNIFICATO ( vanno via le linee guida vincolanti )

Il ritorno alle abitudini de163/06 è previsto dal comma 27 octies del novellato articolo 216 del 50

NESSUN OBBLIGO DELLE CUC

Per le città non capoluogo di provincia l’aggregazione in CUC è una facoltà e non più in obbligo , come più volte fatto notare dalla giurisprudenza.

Riporto il nuovo comma 4 dell’articolo 37.

Ora proseguiamo con le modifiche più importanti da un punto di vista operativo, quelle per le quali da martedì , ripresi dalle “abbuffate” , lavoreremo diversamente.

La prima novità apprezzabile è la possibilità da parte dell’OE di richiedere l’anticipo del 20 % non solo per i lavori ma anche i contratti di fornitura di beni e servizi, di durata ovviamente. Il DL 32/19 modifica infatti il comma 18 dell’articolo 35 che riporto

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

Ulteriore modifica, ben vista dallo scrivente , è l’abrogazione nei fatti dell’affidamento diretto dei lavori previsto dal comma 912 dell’articolo 1 della L. 145/18, riporto la modifica alla nuova lettera b dell’articolo 36 comma 2

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

È chiara la volontà di volere snellire la procedura di affidamento di microlavori senza però andare in contrasto con i principi della buona gestione e rendicontazione, a differenza della modifica apportata ( anche se limitatamente nel tempo ) dalla legge di stabilità , solo per un confronto metto in comparazione le due norme

Articolo 1 comma 912 L. 145/18
Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.
Articolo 36 comma 2 lett b D.lgs 50/16 modificato dal DL 32/19
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

E’ chiaro, negoziata a tre contro affidamento diretto ( pur se consultando il mercato).

Ed ora veniamo al titolo del post, ‘A carne ‘a sotto e i maccarùne ‘a coppa .

E’ un detto napoletano per evidenziare il non naturale susseguirsi degli eventi, ha un’accezione solitamente negativa, personalmente credo che nel nostro caso non sia così, parliamo della c.d. INVERSIONE PROCEDIMENTALE.

Va subito chiarita una cosa, non è una novità assoluta del D.lgs 50/16, infatti già ricorre per i settori speciali e senza limite di importo, mentre per i settori ordinari questa possibilità è applicabile solo al sotto soglia .Analizziamo il nuovo comma 5 dell’articolo 36.

Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto

Quindi in pratica si deve scrivere in lex specialis la volontà di volere applicare l’inversione procedimentale e quale sarà la numerosità percentuale dei controlli che faremo, in sede di apetura si aprono le buste con le offerte economiche , si controlla il migliore offerente e gli altri previsti .

Per completezza riporto l’ottavo comma del 113 ( per i settori speciali l’inversione vale anche per le procedure ex articolo 60 sopra soglia )

Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara.
Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale

L’altra grande novità OPERATIVA, riguarda i controlli dei requisiti quando si utilizzano gli strumenti elettronici ,infatti abbiamo l’introduzione del comma 6 ter dell’articolo 36 che cosí recita :

Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

È chiaro che qualora non siano richiesti ulteriori criteri qualificativi ( articolo 83) la stazione appaltante non dovrà verificare nulla , ne consegue che a breve ci saranno le modifiche alla voce 4.2.2 delle LG 4 ANAC ( in gestazione ) e dell’articolo 53 delle regole E-Procurement del MEPA.

Ovviamente altra derivazione di questo articoletto è il maggior controllo da parte di Consip per gli operatori iscritti, infatti nello sblocca cantieri spunta anche l’aggiunta del comma 6 bis al 36 del 50/16

Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire
l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

Altra modifica, comoda nell’operatività quotidiana e sempre legata al mercato elettronico, riguarda la possibilità di utilizzare formulari più snelli del DGUE.

Ultima novità che porto in analisi oggi è il criterio di aggiudicazione dell’offerta, infatti appare un comma 9 bis all’articolo 36 che ci dice :

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95,

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95 comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo
sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

E poi per terminare è stato cancellato il limite di peso nell’ OEPV tanto che il comma 10 bis del 95 non impone più il tetto massimo al 30 % della componente economica., appresso la norma novellata

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Ovviamente ci saranno degli aggiornamenti …. a presto e ricordatevi che da oggi in poi, solo se lo volete “A carne ‘a sotto e i maccarùne ‘a coppa”

Restando sugli aspetti della valutazione OEPV consiglio di leggere questo post.

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