LAVORO AGILE -CURA ITALIA – UCAS — Ufficio Complicazione Affari Semplici

IN QUESTO MOMENTO ore 8.40 del 17-03-2020 ancora non esiste la pubblicazione del DL CURA ITALIA, che piu’ correttamente si dovrebbe chiamare CURA PALLIATIVA ITALIA.

Ma partiamo da una certezza per il LAVORO AGILE, tutti ( privati e PA ) devono eseguirlo come norma ed in un regime DEROGATORIO come chiaramente scritto all’articolo 1 comma 6 del DPCM 11032020, riporto appresso un post

Il lavoro agile aveva bisogno di una scossa, purtroppo questa e’ arrivata in modo nefasto, imprevedibile , per molti di noi sembra quasi una situazione onirica. Ma ci abitueremo anche a questa nuova modalita’ di lavoro . Non credete ? Immaginate gli anziani di famiglia che usano il doppio telecomando della TV e del DECODER per vedere la “puntata” ,Barbara D’Urso e la Santa Messa ogni domenica mattina. Voi ci riuscite ? io no, il doppio telecomando proprio no, ma quando c’e’ l’esigenza tutti riescono a cambiare le abitudini. Un altro esempio ? Le deleghe F24 da pagare solo on line e non allo sportello, chi di voi tornerebbe indietro ? io no, e non posso nemmeno fare a meno della fattura elettronica.

Sorvoliamo sul certo ed andiamo sull’incerto, il DECRETO CURA ITALIA non ancora pubblicato.
Stando alle bozze piu’ accreditate subito salta agli occhi qualcosa di strano, vi riporto l’articolo 72 del DL ( non ufficiale)

Articolo 72

“Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese”

1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio

2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di

cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza

epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi

comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui

fondi pensione, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi

informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché

servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

nei limiti della soglia comunitaria, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori

economici.

2. Le amministrazioni trasmettono allo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale della

Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3.Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale

per l’informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione

dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le

piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82.

4. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a

legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

La prima perplessita’ che salta gli occhi e’ sulla parte finale del primo comma “preferibilmente basati sul modello cloud SaaS”.

PREFERIBILMENTE SaaS- non puo’ essere inteso come SaaS oppure on-premise ( per intenderci non cloud ) ma tra le varie soluzioni cloud che sono SaaS, PaaS, e IaaS si dovrebbe scegliere la prima di queste , se non fosse cosi’ ci sarebbe un forte contrasto con il Piano Triennale dell’Informatica e con il CAD .

Il terzo comma del 72 ci ricorda che nel fare l’acquisto , nella progettazione , il sistema dovrebbe essere compatibile ed integrabile con :

  • PagoPA
  • ANPR
  • CIE
  • COOPERAZIONE APPLICATA

Tornando al discorso piu’ squisitamente procedura sulle modalita’ d’acquisto e’ evidente che il legislatore PREVEDE importi piuttosto elevati per le soluzioni, quindi la norma e’ immaginata per grosse PA, infatti il primo comma dell’articolo 72 del Dl rimanda all’articolo 63 c.2 lett c del D.lgs 50/16 aggiungendo la specialita’ dei quattro concorrenti nell’arena competitiva.

Altra norma speciale contenuta nell’articolo 72 del DL e’ quella del secondo comma

“Le amministrazioni trasmettono allo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.”

Tutto sommato, bisogna evidenziare che per gli importi e per i progetti della stragrande maggioranza delle PA, sarebbe piu’ adatto l’istituto dell’articolo 36 comma 2 lett. A, in questo caso non sappiamo pero’ se applicare comunque il secondo comma dell’articolo 72….attendiamo.

In ogni caso ricordiamo di acquistare servizi qualificati sul marketplace di AGID

E poi soprattutto negli acquisti e’ indispensabile coinvolgere il RTD od il supporto al RTD.

Altra bella spinta al LAVORO AGILE COLLEGIALE e’ contenuto nell’articolo 70 del DL in materia di organi collegiali”

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i

consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non

abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono

riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente

fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi

che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello

svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove

previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. 2. Per lo stesso tempo previsto dal

comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su

base territoriale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in

videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni,

garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle

comunicazioni.

3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle disposizioni di

cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle

assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci

preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e

metropolitani.

4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e

le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in

videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e

tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di

identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,

secondo le modalità individuate da ciascun ente.

5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.»

Ci sentiamo presto, e resto come sempre il vostro supporto alla transizione digitale.

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