Procedure Esami III media

in allegato ADDENDUM NETIQUETTE ESAME TERZA MEDIA E NETIQUETTE/VADEMECUM GENERALE ( VANNO PERSONALIZZATI)

Quel PASTICCIACCIO dell’esame on line di terza media.

Nell’affrontare l’esame di Stato nascono a mio avviso molti piu’ problemi sul TUDA – CAd che sulla riservatezza ( vabbe’ PRIVACY ).

Mi spiego meglio, l’esame verra’ fatto a distanza tramite WEB-CONFERENCE, le procedure di adunanza e legittimenti ci sono tutte e sono contenute in note e circolari del Ministero dell’Istruzione , spetta al Dirigente Scolastico – VITTIMA DESIGNATA- come gestire la sessione, se registrarla o meno.

Cosa cambia ? Vi siete posti questa domanda ? meglio non continuare a leggere.

Qualora decidessimo di registrare ogni sessione d’esame lo scenario sara’ quello di un documento elettronico ai sensi dell’articolo 3 par 1 punto 35 del Reg. 2014/910 eiDAS.

Pero poi occorre verbalizzare il tutto, a me piace usare il termine SBOBINARE, infatti solo cosi’ si potà avere la forma documentale classica ( documento word, pdf, di carta etc etc) da firmare.

Occorre pero’ COPIARE un Documento INFORMATICO, giuridicamente e’ una copia ai sensi dell’articolo 23 bis comma 2 del CAD ( d.Lgs 82/05 )

Art. 23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita’ alle ((Linee guida)).
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita’ alle vigenti ((Linee guida)), hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformita’ all’originale, in tutti le sue componenti, e’ attestata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato o se la conformita’ non e’ espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

Essendo italiani la norma ci rimanda poi al DPCM 13/11/14 ( ormai morente ), in particolare all’articolo 6

Art. 6. Copie e estratti informatici di documenti informatici

  1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all’art. 23‐bis, comma 2, del Codice
    sono prodotti attraverso l’utilizzo di uno dei formati idonei di cui all’allegato 2 al presente decreto,
    mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto
    informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o
    attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la
    corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.
  2. La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma
    digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale,
    salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta.
  3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto
    informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico
    contenente la copia o l’estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del
    notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
    L’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto informatico di uno o più documenti informatici può
    essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e
    l’impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con
    firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò
    autorizzato.

Il tutto deve subire poi un processo di attestazione da parte del Pubblico Ufficiale ed andare in conservazione con i criteri del DPCM 03/12/13.

Detto quanto sopra consiglio vivamente di non registrare la sessione d’esame oppure di verbalizzare in maniera SINCRONA tutto quanto accade( inizio seduta, fine seduta) e certificarlo poi con firma ( DIGITALE ).

Resta inteso che le sessioni di LOG resteranno gestite anche ai fini probatori dai fornitori del servizio di collegamento remoto ( i nostri RESPONSABILI ex art. 28 ).



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