QUALCHE SEMPLIFICAZIONE CHE SPAVENTA ! L’enigma.

L’ENIGMISTA e l’enigma. Perchè non usare le semplificazioni date dal legislatore e dall’ANAC ?
Siamo consapevoli che non usare le procedure semplici piu’ equivalere a danno erariale ?

Prima di continuare il post vi avviso ( gli estremi della minaccia ci sono ) che queso post vi arrivera’ anche con messaggio di BROADCAST WHATSAPP , per due motivi :

  • tempestivita’ della comunicazione ( ci sara’ il link al post ed una sintesi )
  • perche’ spesso a causa delle errate impostazioni dei PC vado in SPAM.

Tuttavia questo metodo verra’ utilizzato solo per le notizie piu’ importanti, per le altre lasciatemi pure nello SPAM.

Ora ritorniamo all’oggetto principale del POST.

In questa fase di acquisti pubblici frenetici, da terminare e rendicontare velocemente, spesso il vero anello debole della catena (o del FLOW CHART) e’ rappresentato dai tempi di risposta degli uffici e delle autorita’ deputate ai CONTROLLI .

Come uscirne ?
Semplice, seguendo le procedure contenute nelle norma delle LL.GG. 4 ANAC.

vi riporto solo i paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 per semplificarne la lettura, in allegato troverete le LL.GG. vigenti.

4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso. 

4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso. 

Per semplificare ulteriormente il lavoro vi allego la tabella dei controlli ( ed in allegato il modello di richiesta, si ricorda che la competenza territoriale e’ quella della SA e non dell’impresa/soggetti controllati)

Art. 80 D.lgs. 50/2016 (codice)
Cause  di  esclusione  di  un  operatore economico dalla procedura d’appalto o concessione. In particolare ai sensi del comma     6     le     stazioni     appaltanti escludono  un  operatore  economico  in qualunque          momento          della procedura,        qualora        l’operatore economico    si    trovi    in    una    delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.
StrumentoModalità
art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g)Casellario giudizialeRichiesta    (via    pec)    all’Ufficio    del casellario      giudiziale      presso      il Tribunale  dove  ha  sede  la  stazione appaltante,    per    l’ottenimento    del certificato     integrale     del     casellari giudiziale ai sensi dell’Art. 21 DPR n. 313/2002.
Le    verifiche    sono    condotte    nei confronti dei soggetti di cui all´art. 80 comma 3 codice:
Impresa individuale:
–      titolare o direttore tecnico
Società in nome colletivo:
–      di un socio o direttore tecnico
Società in accomandita semplice
–      soci      accomandatari      o      del direttore tecnico
altri tipi di società o consorzio:
–    membri    del    CDA    con    legale rappresentanza,     di     direzione,     o vigilanza
–   dei   soggetti   dotati   di   potere   di rappresentanza,     di     direzione,     di controllo
–   del   direttore   tecnico   o   del   socio unico persona fisica
–   socio   di   maggoranza   in   caso   di società con meno di 4 soci
La   verifica   è   condotta   anche   nei confronti  dei  suddetti  soggetti  cessati dalla  carica  nell´anno  antecedente  la data  di  pubblicazione  del  bando  di gara.
(art. 80, comma 2, primo periodo)
Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione    o    di    divieto    prevista dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentivo di infiltrazione mafiosa.
Verifiche            in            tema            di
Banca      dati      nazionale Antimafia (BDNA)Consultazione     della     banca     dati tramite: https://bdna.interno.it
In  ordine  ai  soggetti  da  controllare  si rinvia   al   contenuto   dell´art.   85   del Dlgs 159/2011.
comunicazione/informazione antimafia
(art. 80, comma 4)
Violazioni       gravi,       definitivamente accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi al  pagamento  delle  imposte  e  tasse secondo    la    legislazione    italiana    o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
Agenzie delle EntrateRichiesta  scritta  (via  pec)  all’Agenzia delle      Entrate      dove      ha      sede l’aggiudicatario. Gli indirizzi della sede competente   sono   indicati   sul   sito http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/ agenzia/uffici_locali/
(art. 80, comma 4)
Violazioni        gravi        definitivamente accertate   in   materia   contributiva   e previdenziale  ostative  (art.  8,  D.M.  30 gennaio      2015)      al      rilascio      del documento      unico      di      regolarità contributiva (DURC).
INPS  /  INAIL  (DURC  per
imprese,               consorzi, lavoratori autonomi)
Si richiede il DURC online sul sito dell’INPS: http://serviziweb2.inps.it/durconlinewe b/preparaSceltaPosizioneIniziale.do? MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_F LOW=false&MODEL_ALTERNATIVE
_RETURN=&MODEL_ALTRE_DELE GHE_FLOW=false&MODEL_TIPOUT ENTE_DMAGCHECKIN=
o sul sito dell’INAIL:
https://www.inail.it/cs/internet/accedi- ai-servizi-online.html
INARCASSA  (per  società di   ingegneria,   società   di professionisti, ingegneri ed architetti)Si richiede il certificato online sul sito di Inarcassa:
https://www.inarcassa.it/popso/durc- stap/
EPAP (Ente di previdenza ed                      assistenza
pluricategoriale)
Si    fa    richiesta    scritta    (via    pec) all’EPAP.
epap@epap.sicurezzapostale.it
CIPAG    (Cassa    Italiana Previdenza  ed  Assistenza Geometri)Si richiede il certificato online sul sito della CIPAG.
https://www.geometrinrete.it/it/cassa/s tazioni-appaltanti-durc
(art. 80, comma 5 lett. a)
Esistenza        di        gravi       infrazioni debitamente  accertate  alle  norme  in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché  agli  obblighi  di  cui  all’articolo 30, comma 3.
Casellario         informatico presso ANACSi scarica l’estratto dal sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it
(si    rileva    rispetto    alla    disciplina previdente la previsione ulteriore delle norma in materia di salute)
(art. 80, comma 5, lett. b)
Stato   di   fallimento,   di   liquidazione coatta,  di  concordato  preventivo,  fatto salvo    il    concordato    con   continuità aziendale,    o    se    è    in    corso    un procedimento  per  la  dichiarazione  di una di tali situazioni.
InfocamereSi    scarica    l’estratto    del    registro imprese                   sul                   sito https://telemaco.infocamere.it
Sul   punto   con   riguardo   ai   casi   di autorizzazione        provvisoria        ed ammissione     al     concordato     con continuità    aziendale    si    rinvia    al rispetto  della  procedura  di  cui  110 comma 3 codice.
(art. 80, comma 5, lett c)
Gravi    illeciti    professionali    tali    da rendere  dubbia  l’integrità  o  affidabilità dell’operatore economico.
Casellario         informatico presso ANAC
e
Casellario  giudiziale  per  i reati     che     costituiscono grave illecito professionale
Si scarica l’estratto sul sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it  e/o  da  ogni altra  fonte  utile  di  informazioni,  con riguardo alle annotazioni sul casellario informatico.
Richiesta    (via    pec)    all’Ufficio    del casellario      giudiziale      presso      il Tribunale  dove  ha  sede  la  stazione appaltante,  ai  fini  della  verifica  dei reati  che  costituiscono  grave  illecito professionale.
Sul punto rilevano le casistiche di cui al secondo periodo della let. c) (cui si in rinvia per completezza): risoluzione anticipata   precedente   contratto   per fatto      dell´appaltatore,      pur      non contestata  in  giudizio;  il  tentativo  di influenzare  indebitamente  il  processo decisionale  della  stazione  appaltante o  di  ottenere  informazioni  a  proprio vantaggio;      fornire,      anche      per negligenza,     informazioni     false     o fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le decisioni  sull’esclusione,  la  selezione o l’aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento     delle     procedure     di selezione.
(art. 80, comma 5, lett. d)
Conflitto  di  interesse  ai  sensi  dell’art. 42, comma 2.
/Sul punto si rinvia anche alla disciplina di  cui  all´Art.  22  “Lotta  alla  corruzione, prevenzione  dei  conflitti  di  interesse  e clausole sociali” commi 2 e 3 della L.P.
n. 16/2015.
(art. 80, comma 5, lett. e)
Distorsione         della         concorrenza derivante          dal          coinvolgimento dell’operatore        economico        nella preparazione della procedura d’appalto
/Sul punto si rinvia alla disciplina di cui agli  artt. 20  “Consultazioni  preliminari di   mercato”   e   21   “Partecipazione precedente  di  candidati  o  offerenti” L.P. n. 16/2015.
(art. 80, comma 5, lett. f)
Sussistenza  di  sanzione  interdittiva  o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre         con         la         pubblica amministrazioni.
Anagrafe    delle    sanzioni amministrative
e
Casellario         informatico presso ANAC
Richiesta    (via    pec)    all’Ufficio    del casellario      giudiziale      presso      il Tribunale  dove  ha  sede  la  stazione appaltante, ai fini dell’ottenimento  del certificato    anagrafe    delle    sanzioni amministrative   dipendenti   da   reato (art. 31  D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e
visura   dell’anagrafe   delle   sanzioni amministrative riferite all’impresa (art. 33 DPR 313/2002).
Si scarica l’estratto sul sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it
(art. 80, comma 5, lett. g)
Iscrizione   nel   casellario   informatico tenuto  dall’Osservatorio  dell’ANAC  per
Casellario         informatico presso ANACSi scarica l’estratto dal sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it.
aver  presentato  falsa  dichiarazione  o falsa documentazione ai fini del rilascio dell´attestazione di qualificazione.
(art. 80, comma 5, lett. h)
Violazioni   del   divieto   di   intestazione fiduciaria;
Casellario         informatico presso ANACSi scarica l’estratto dal sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it.
(art. 80, comma 5, lett. i)
Mancata  presentazione  del  certificato dell’Ispettorato   del   lavoro   in   merito all’art.  17,  l.  12  marzo  1999,  n.  68 ovvero          autocertificazione          del medesimo requisito.
/Richiesta   (via   pec)   alla   Direzione Provinciale    del    Lavoro    presso    la Provincia   o   Centro   provinciale   per l‘impiego presso la Provincia, dove ha sede legale l’operatore economico.
https://www.cliclavoro.gov.it/Operatori
/Centro-impiego/Pagine/default.aspx
(art. 80, comma 5, lett. l)
Omessa         denuncia         all´Autoritá giudiziaria    da    parte    dell´operatore economico   se   vittima   dei   reati   di concussione ed estorsione aggravata.
Casellario         informatico presso ANACSi scarica l’estratto dal sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it.
(art. 80, comma 5, lett. m)
Situazione   di   controllo   di   cui   all’art. 2359 c.c. se la situazione comporti che le  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico centro decisionale.
//
(art. 80, comma 5, lett. m)
Qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  se la   relazione   comporti   che   le   offerte sono   imputabili   ad   un   unico   centro decisionale
//
(art. 80, comma 7)
In caso di sentenza definitiva con pena detentiva   non   superiore   ai   18   mesi ovvero   riconosciuta   attenuante   della collaborazione   come   definita   per   le singole fattispecie di reato, o al comma
5      l’operatore      economico      o      il subappaltatore è ammesso a provare:
–      di   aver   risarcito   o   di   essersi impeganto  a  risarcire  ogni  danno causato dal reato o dall’illecito
–      di    aver    adottato    provvedimenti concreti     di     carattere     tecnico, organizzativo      e      relativi      al personale,    idonei    a    prevenire ulteriori reati o illeciti.
/Se  la  stazione  appaltante  ritiene  che le  misure  di  cui  all´art.  80  comma  7 codice    sono    sufficienti    l’operatore economico   non   sarà   escluso   dalla procedura       d’appalto;       altrimenti dell´esclusione   viene   data   motivata comunicazione                 all’operatore economico.
(art. 80, comma 9)
Nel         caso        esclusione        dalla partecipazione     alle     procedure     di appalto   con   sentenza   definitiva   per tutto      il      periodo      dell’esclusione l’operatore      economico      non      può avvalersi  della  possibilità  prevista  dai commi 7 e 8.
//
(art. 80, comma 10)
Nel   caso   in   cui   nella   sentenza   di condanna   non   è   prevista   la   durata della pena accessoria dell´incapacità di contrarre         con         la         pubblica amministrazione     ovvero     non     sia intervenuta la riabilitazione, la durata è pari  a  cinque  anni.  È  comunque  pari alla  durata   della   pena  principale  se quest’ultima è inferiore a 5 anni.
//
(art. 80, comma 11)
Le cause di esclusione di cui all´art. 80 non si applicano alle aziende e società sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ed affidate       ad       un       custode       o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente  al  periodo  precedente  al predetto affidamento.
//
(art. 80, comma 12)
Nel  caso di falsa dichiarazione  o falsa documentazione   nelle   procedure   di gara e negli affidamenti di subappalto, la      stazione      appaltante     ne     dá segnalazione all´ANAC.
ANACSi scarica l’estratto dal sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it               con riferimento   alla   verifica  di   eventuali annotazioni
Ai     fini     della     segnalazione     per casellario informatico presso ANAC:
http://www.avcp.it/portal/public/classic
/Servizi/Modulistica/SegnalazioneCas ellario

E’ evidente che queste semplificazioni riguardano la fase finale delle procedure ex art 32 D.lgs 50/2016, per le fasi iniziali vi rimando alla lettura dei seguenti post

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