REGOLAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, D.I. 129/2018, non sbagliate scrivendo regolamenti inutili.

Arieccoci!!!!!!

E’ cambiato il testo di riferimento per le ISA, addio al 44/01 e benvenuto al decreto interministeriale n. 129/2018.

Cosa dire ?, già nato vecchio e già violentato ( ufficio complicazione affari semplici) alcuni DSGA e DS che hanno regolamentato quello che non andava regolamentato, le procedure di acquisto.

Ma andiamo in ordine.

Il punto più importante , purtroppo passato in sordina è quello della promessa, o minaccia, di adottare il SIOPE + entro breve tempo, infatti il primo articolo al comma 2 richiama il D.lgs 91/11. Si tratta di una novità importante, l’armonizzazione dei flussi , fossi in voi piuttosto che scrivere regolamenti che non servono ( e che vi vincolano ) inizierei a studiarmi il 91/2011…. ci organizziamo ?

Ancora una volta il legislatore , perdono, il regolamentatore, crea terrorismo lessicale e lascia intendere ( pur non vietandolo espressamente ) il divieto dell’anticipazione di cassa, tralasciando che spesso sfugge la gerarchia delle fonti e che esiste il D.lgs 231/02 e che quindi se non utilizzo i travasi contabili l’istituzione scolastica pagherà, senza preventiva messa in mora, interessi altissimi.

Art. 4 d.lgs 231/02 ((Termini di pagamento)) 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Una cosa fatta bene , a mio avviso, è la centralità del programma triennale dell’offerta formativa, più volte richiamato , ad esempio agli artt 4 ,5, ed al 44 et 45.

Però, e figuriamoci se non ci mettevo un però, ancora il legislatore ha dimenticato di ricordare ( ossimoro ? ) che la primaria norma, quella della programmazione degli acquisti su base biennale, resta disciplinata dall’articolo 21 del D.lgs 50/16 e DM 14/2018 MIT ( per tutte le PA, anche le scuole, cfr art 1 comma 2 165/01).

Riporto appresso un post.

In sintesi la programmazione articolo 4 del 129/18 deve essere una vision allungata del biennio se letta assieme all’articolo 21 della NORMA FONDAMENTALE.

Anche se non normativamente nuovo, esisteva anche nel 44/01, è dettagliatamente disciplinato l’utilizzo della carta di credito all’articolo 19, non volete usarla ?Perderete alcune occasioni di noti marketplace.

Non mancheranno complicazioni , volute, anche per l’applicazione dell’articolo21 del REGOLAMENTO 129/18, il fondo per le minute spese, che come sempre sarà scelto basso, il mio consiglio, visto il richiamo proprio del secondo comma del 21 è quello di fissare gli importi ex D.Lgs 231/07 ad euro 250 per ogni transizione, vi sembra alto ? ok non mettetelo però a 20 euro.

Ora voglio toccare tre punti che vedono un focus su due reati, il danno erariale e la violazione dell’articolo 7 del D.Lgs 165/01.

Gli articoli 41 e 42 del 129/18 dicono chiaramente che non si dovrebbero utilizzare software terzi per la gestione documentale ( 42 ) e contabile-amministrativa ( 41) , in particolare , ma ormai il danno grosso è fatto richiamando al secondo comma, ultimo capoverso, del 42 si cita l’articolo 71 del CAD ( ed io vi riporto il 61 della penultima revisione, il 179/16 )

Fino all’adozione ((delle Linee guida di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005)), l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, e’ sospeso, salva la facolta’ per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente.

È chiaro che l’utilizzo di software contabili e documentali ( prima delle LLGG che ancora non sono uscite ) è rischioso, sento odore di danno all’erario.

Ancora ricordatevi che quello che può e deve essere fatto internamente con le professionalità che dovrebbero esserci, non può essere dato all’esterno, vedi articolo 43 comma 3, norma vecchia ( che trae origine dal 7 del 165/01, presente nel 44/01 ) ma sempre disattesa.

Per quanto riguarda la capacità negoziale troviamo uno strano valore, 10000 euro , leggibile all’articolo 45 comma 2 lett. a.
Pur non condividendo questa interferenza dell’organo collegiale, condivido ancora di meno, perché illegittimo, che molte ISA ( dietro spinta di associazioni di Ds e DSGA) hanno ulteriormente regolamentato la procedura, alla faccia della semplificazione. La norma contenuta nel 45 comma 2 lett a chiaramente dice che di volta in volta va deliberato, non parla di regolamenti interni, l’unico regolamento interno da adottare è quello dell’inventario ex articolo 29.

Nulla di nuovo nemmeno per l’altra norma molto disattesa, la convenzione di cassa di cui all’articolo 20 del 129/18 ( che resta sostanzialmente identico al 16 del 44/01). Le novità sono la possibilità di accordo di rete ( solo lessicale, in realtà era già esistente ) e la possibilità CONSIP ( uguale a prima).

Perchè disatteso ? Nella mia esperienza non ho . mai visto l’evidenza pubblica.

Le altre novità sono il richiamo al 33/13 e finalmente la dichiarazione esplicita di rifarsi al decreto sul codice degli appalti pubblici.

Qualche perplessità , dal punto di vista delle responsabilità, avviene per l’articolo 39, la manutenzione , che può avvenire programmando un capitolo di spesa dietro delega con l’ente locale, o …bada bada tramite anticipazione di cassa e travaso di partite, comma 2.

Problemi reali non esistono , se non quelli atavici di spese superflue, problemi gravi sono stati creati dai regolamenti degli acquisti mai citati nel decreto, a parte l’iter sempre errato ( cfr articolo 32 l. 69/09 e 12 del 33/13) i regolamenti che girano fanno acqua.

Ci lamentiamo della responsabilità eccessiva e poi in maniera illegittima vogliamo altre responsabilità, bah! , diamo i limiti dei mille auro quando poi l’articolo 1 comma 130 della l. 145/18 ha innalzato il valore ad euro 5000 ed allo stesso articolo al comma 912 gli affidamenti diretti per i lavori sono innalzati a 150000.

Come sempre, se volete, organizzatevi ed organizziamo la formazione…non sul 129 ma sul 50/16, norma dinamica e mutevole.

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