CARICHI PENDENTI, un po’ DI CHIAREZZA.

Nel nuovo codice dei contratti troviamo un richiamo ai carichi pendenti nell’articolo 98 comma 3 lettere h),g).

g) contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; 
h) contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: 
1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale
2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216217218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Da ricordare che l’articolo 98 riguarda “i gravi illeciti professionali” quindi non comportano l’esclusione automatica dalla gara , salvo non costituiscano elemento per la valutazione “della professionalità”.

Inoltre è importante la giurisprudenza dove proprio l’ANAC perde in una causa AMMINISTRATIVA in quanto “viene stabilito che l’operatore economico non è tenuto a dichiarare i carichi pendenti nelle procedure di affidamento”.

Vi lascio un TAR ROMA “storico”.

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