CARICHI PENDENTI, un po’ DI CHIAREZZA.
Nel nuovo codice dei contratti troviamo un richiamo ai carichi pendenti nell’articolo 98 comma 3 lettere h),g).
g) contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
h) contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale;
2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Da ricordare che l’articolo 98 riguarda “i gravi illeciti professionali” quindi non comportano l’esclusione automatica dalla gara , salvo non costituiscano elemento per la valutazione “della professionalità”.
Inoltre è importante la giurisprudenza dove proprio l’ANAC perde in una causa AMMINISTRATIVA in quanto “viene stabilito che l’operatore economico non è tenuto a dichiarare i carichi pendenti nelle procedure di affidamento”.
Vi lascio un TAR ROMA “storico”.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
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