Le riunioni collegiali OGGI.

Questo approfondimento vuole toccare “l’ortodossia” delle deliberazioni, ci saranno alcuni spunti utili per il futuro.

meglio rivedere un pò la storia rileggendo i vecchi post.

E continuiamo tenendo presente l’articolo 12 del D.lgs 82/05

Art. 12 Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa 1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attivita’ utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita’, imparzialita’, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonche’ per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformita’ agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b). 1-bis. Gli organi di Governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attivita’ amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l’attuazione delle disposizioni del presente Codice. 1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita’ penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del presente Codice e’ comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti. 2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilita’ dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida. (28) 3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l’uniformita’ e la graduale integrazione delle modalita’ di interazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificita’ di ciascun erogatore di servizi. 3-bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprieta’ dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonche’ ((a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione)) sull’uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l’altro l’uso di webcam e microfoni ((, previa informazione alle organizzazioni sindacali)). 3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalita’ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalita’ idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonche’ ((a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione)) sull’uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attivita’ che possono essere svolte ((, previa informazione alle organizzazioni sindacali)

A questo punto ritengo necessario dare alcune definizioni che spesso vengono utilizzate “a sproposito”…..ma volevo scrivere un’altra cosa .-)

  • VERBALIZZAZIONE : atti di un ufficio che ha il compito di “narrare” e documentare atti, operazioni e comportamenti di altre figure. il documento scritto si chiama “processo verbale”o “verbale.
    La VERBALIZZAZIONE è composto da una fase materiale, la scrittura, e da una fase intellettuale.
  • VERBALE, il risultato dell’attività della verbalizzazione.

LA VERBALIZZAZIONE serve per spostare l’attenzione sulla memoria storica dell’attività volitiva dell’organo collegiali (o monocratico) .

L’oggetto quindi è la trascrizione di atti e fatti giuridicamente rilevanti che si palesano con le politiche dell’ente rappresentato dagli OOCC, ma solo i fatti salienti , solo quanto palesemente rilevante.

Quindi gli elementi essenziali del processo verbale sono :

  • data e luogo della seduta
  • nominativi dei presenti e degli assenti
  • nominativi di presenti autorizzati alla riunione ed alla partecipazione pur se estranei agli OOCC
  • nominativi di presidente e segratrio
  • i punti della discussione
  • forma della votazione (palese o segreta) e computo di favorevoli, contrari ed astenuti
  • decisione assunta
  • tempi di sospensione, durata ed esplusioni

LA STESURA è AFFIDATA A :

  • ESECUTORE MATERIALE, PREDISPONE IL VERBALE SENZA NEMMENO SOTTOSCRIVERLO
  • TECNICI DI SUPPORTO ALL’ESECUTORE
  • VERBALIZZANTE ( CHE PUR POTENDO NON METTERE PENNA RESTA GIURIDICAMENTE L’AUTORE DELL’ATTO).

INDUBBIAMENTE POSSONO ESSERE LE TRE FIGURE RICOMPRESE IN UNA SOLA FUNZIONE DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

Per quanto riguarda invece le riunioni collegiali a DISTANZA disciplinate specialmente dall’articolo 73 del DL 18/20 (COVID-19) mi piace ricordare che esiste anche una soluzione proposta dal TAR LIGURIA 476/21

IL TAR individua come modalità anche per l’espletamento del VOTO SEGRETO la costituzione di un COLLEGIO di GARANTI che riceve il chiaro le indicazioni di voto in modalità elettronica (Peo o PEC) per poi riversarli in URNA con l’anonimato.

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