Attestazioni OIV 2024 – IV PARTE

La delibera 213 ANAC del 23/04/2024 comunica le aree di CONTROLLO dell’OIV.

Analizziamo questi aspetti :

Controlli e rilievi sull’amministrazione
Servizi erogati
Pagamenti dell’amministrazione
Pianificazione e governo del territorio

Controlli e rilievi sull’amministrazione

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

In estrema sintesi in questa area (costituita da tre sub)

  • Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

  • Organi di revisione amministrativa e contabile

  • Rilievi Corte dei conti


Da Pubblicare

Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Servizi erogati

Norme

Art. 32 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi)) pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. 

2. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: 

a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;

Art 1c. 2 Class ACTION

 Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso è altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Art 4 Class ACTION

1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l’omissione o l’inadempimento di cui all’articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall’articolo 1, comma 2. 

3. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione è comunicata, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale, nonché agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. 

4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata all’amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina. 

5. L’amministrazione individua i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all’articolo 1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza. 

6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.

Cosa pubblicare ?

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio
Sentenza di definizione del giudizio
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata
Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. 

Pagamenti dell’amministrazione

art 33 D.lgs 33/2013

1. 

((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamentì ((, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestività dei pagamentì ((, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

in sintesi ci serve questo

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai beneficiari (SOLO Aziende SANITARIE)
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Pianificazione e governo del territorio

DA pubblicare

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

COme vedete quindi, le uniche difficoltà sono date dall’articolo 15 , consulenti e collaboratori , e 33, pagamenti.
Comunque possiamo interrogare le BD pubbliche o generare i report (sconsigliato).

ORA approfondiamo la qualità delle pubblicazioni, ricordando che IL PDF non è un file aperto !
VI lascio un approfondimento

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