AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Affrontiamo uno dei casi più spinosi del codice dei contratti pubblici, l’affidamento dei servizi alla persona.

partiamo dall’articolo 6 del D.lgs 36/2023

Art. 6

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

La norma è chiara, quando non vi è un affidamento ma una co-progettazione si applicherà solo il D.Lgs 117/2017, vi rimando ad un vecchio post

Restiamo però sul caso più complesso di AFFIDAMENTO PURO, dell’esternalizzazione dei servizi alla persona.

Prioritariamente occorre notare i limiti di spesa dell’articolo 14 comma 1 lett d)

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

vi riporto per velocizzare l’allegato XIV

Ora analizziamo una peculiarità dell’articolo 128, in particolare il terzo comma.

3. L’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

E’ chiaramente prevista la possibilità di DEROGARE al principio di rotazione (entro i 140000 almeno) per garantire la continuità del servizio (anche assistenziale).

Ancora a corroborare questa procedure c’è la delibera 382/2022 ANAC, ove tutto il CAP 7 è dedicato a questa disciplina.

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