Modifiche del contratto

Vediamo insieme i due istituti di modifica in corso dei contratti, come sempre partiamo dalla norma e poi facciamo qualche esempio.

Il primo intervento è quello più tradizionale, disciplinato dal comma 10 dell’articolo 120.

Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

E’ chiaramente scritto che questo istituto , c.d. della proroga contrattuale deve essere preventivamente inserito negli atti di gara ed anche stimato ai sensi dell’articolo 14 del codice

Tuttavia potrebbe capitare per motivi esogeni di dover modificare il contratto, in questo caso, e per la limitatezza delle opzioni della norma, si applica l’undicesimo comma dell’articolo 120, cd proroga tecnica

11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ricordo l’importanza di inserire le variazioni nel sistema (che chiederà il CIG della nuova procedura), vi allego la schermata del SIMOG.

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