Controllo carichi pendenti

Premesso che la gestione dei carichi pendenti è molto complessa, viene chiesta a sproposito cosi come anche i reati accertati vengono utilizzati a sproposito per l’esclusione dalle gare (ho visto escludere imprenditori che avevano insultato il vicino di casa ….), vi rileverò un segreto……. non è una procedura separata da fare con modulistica spesso fantasiosa.

Mi spiego meglio , anche se come sempre le semplificazioni non sono gradite da alcuni decisori pubblici (quelli che poi vengono condannati per procedure pachidermiche ed errate, e magari per non avere controllato l’esecuzione).

Quando si chiede il casellario utilizzando il modello 6A (vi allego un link che anche se intitolato al 50/2016 è molto utile)

e selezionate la prima opzione, quella che riporto nell’immagine successiva

chiedo automaticamente anche il certificato dei carichi pendenti, vediamo insieme la norma

Art. 28

(( (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi). 

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all’articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.

Cosa contiene l’articolo 27 ?….esatto!!!!!!

Art. 27

(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall’interessato) 

1. L’interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. 

2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative: 

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; 

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda; 

c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale

d) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; 

e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; 

f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati. 

((f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale;))

((f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;))

((f-quater) alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.))

(estensione dell’art. 689, c. 1, e parte del c. 2, c.p.p.; art. 21 d.m. 6 aprile 2001, n. 204)

Ancora più chiare le istruzioni del ministero di competenza

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/servizio_certificazione_casellario_giudiziale

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