Dal 1 Luglio split payment anche per i professionisti ( ed amplimento delle PA e soggetti passivi)
Art. 1 (Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale) 1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni; c) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle societa' di cui alle lettere a) e b), ancorche' queste ultime rientrino fra le societa' di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE."; c) il comma 2 e' abrogato. 2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "degli enti pubblici" sono sostituite dalla parola "dei". 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Art. 1 (Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale) 1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita’ e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: a) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; b) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, citta’ metropolitane, comuni, unioni di comuni; c) societa’ controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle societa’ di cui alle lettere a) e b), ancorche’ queste ultime rientrino fra le societa’ di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; d) societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.”; c) il comma 2 e’ abrogato. 2. All’articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole “degli enti pubblici” sono sostituite dalla parola “dei”. 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Notizie da POLAITALIA.EU
- Habemus Linee Guida POLA e TEMPLATE per gli adempimenti. Cassetta attrezzi. 1 Gennaio 2021Con questo POST si conclude l’analisi ISTITUZIONALIZZATA del nuovo adempimento della P.vincenzodeprisco1975
- Habemus Linee Guida POLA TERZA PARTE 24 Dicembre 2020Si continua ad analizzare il contenuto delle LL.GG sul POLA con la terza parte del post , questa volta si vedra’ la disciplina consigliata per l’integrazione con il PdF e magari con il 169 del 267/00.vincenzodeprisco1975
- Habemus Linee Guida POLA SECONDA PARTE 14 Dicembre 2020Continuiamo con lo studio delle LL.GG 09/12/2020 sul POLA PDP dopo aver riletto velocemente la prima parte (CAPITOLI 1 e 2) Il TERZO CAPITOLO delle LLGG POLA PDP tratta le CONDIZIONI ABILITANTI DEL LAVORO AGILE.vincenzodeprisco1975
- Habemus Linee Guida POLA PRIMA PARTE 13 Dicembre 2020Da oggi iniziamo a parlare anche dei documenti ufficiai, finalmente sono uscite le LL.vincenzodeprisco1975
- Il LAVORO AGILE NELLE PP.AA. PARTE -2-qualche norma . 10 Dicembre 2020Non possiamo non leggere l’articolo 18 della L.vincenzodeprisco1975
SEDE LEGALE:
Via Botteghelle 4 BIS
80041 Boscoreale -NA-
CONTATTI
Tel: 0814249546
Fax: 0810097859
Email: segreteria@ca-campania.com
PEC: ca@infopec.net
Elisa Carotenuto 3382797858
Vincenzo De Prisco 3389141276
CF-P.IVA-Registro Imprese – 09204821210
CODICE SDI 6JXPS2J
Allegato Ade SDI QRCode_09204821210
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!