Denuncia per abuso edilizio e demolizione. Accesso agli atti.
Può il destinatario di un ordine di demolizione chiedere l’accesso agli atti ai sensi dell’articolo 22 L. 241/90 per conoscere il segnalante ?
La giurisprudenza più recente ci dice che il nominativo del segnalante non deve essere comunicato per un motivo molto ma molto semplice ,
“L’esposto costituisce il presupposto dal quale ha origine un’attività amministrativa che si traduce prima in verifiche ispettive, e poi in verbali di accertamento di illeciti amministrativi, a seguito dei quali vengono adottate ordinanze o altri provvedimenti sanzionatori; l’esposto, pertanto, non può costituire oggetto di accesso agli atti, in quanto non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità tra la c.d. denuncia scaturente dalla segnalazione e l’atto finale adottato dalla pubblica amministrazione. Un esposto o una segnalazione sono, infatti, meramente sollecitatori dell’esercizio della funzione amministrativa di controllo e verifica che compete alla P.A.; la conoscenza degli atti relativi a quest’ultima fase soddisfano, di norma, l’interesse conoscitivo del richiedente.”
Inoltre in caso di abuso vi è una pubblicità “allargata” garantita dall’articolo 31 comma 7 del DPR 380/01, quindi chi ha “abusato” ha già tutti gli strumenti di difesa per la protezione della propria situazione , la conoscenza del segnalante non migliorerebbe la sua SITUAZIONE.
Anche se non tratta proprio di abuso c’è un’interessantissima sentenza del CdS, 1717/21 che chiarisce il concetto, riconfermando la direzione presa dai TAR Piemonte sez. II, 10/05/2012, n.537; T.A.R. Lazio sez. I, 04/02/2016, n.1657; T.A.R. Emilia-Romagna) sez. II, 17/10/2018, n.772)
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
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