DEROGHE al D.Lgs 163/06 per l’EDILIZIA SCOLASTICA

Deroghe al Codice dei contratti per favorire l’edilizia scolastica

marzo 25, 2014

Autore:Giulia Ferrari

Per attuare  le  misure   urgenti   in   materia   di riqualificazione  e messa in sicurezza delle istituzioni  scolastiche il d.P.C.M. 22 gennaio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 18 marzo 2014, n. 64) consente ai sindaci  ai presidenti delle province interessati – che a tal fine operano in qualità di  commissari governativi  fino  al  31  dicembre 2014  – di derogare ad alcune disposizioni sia del Codice dei contratti pubblici che del relativo regolamento di esecuzione. In particolare, quanto al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è possibile derogare agli:

1) art. 11, comma 10, che individua il termine prima del quale non può essere stipulato il contratto (c.d. stand still)   con il concorrente risultato aggiudicatario all’esito della gara, e comma 12, che individua il termine di inizio dell’esecuzione del contratto;

2) art. 12, comma 1, terzo periodo, che prevede, in caso di richiesta di chiarimenti o documenti, la sospensione del termine previsto dai precedenti periodi dello stesso comma per l’approvazione, da parte dell’organo competente dell’aggiudicazione provvisoria;

3) art. 12, comma 2, terzo periodo, che prevede, in caso di richiesta di chiarimenti o documenti, la sospensione del termine previsto dai precedenti periodi dello stesso comma per l’approvazione, da partedell’organo competente, del contratto stipulato;

4) art. 12, comma 3, terzo periodo, che prevede, in caso di richiesta di chiarimenti o documenti, la sospensione del termine previsto dai precedenti periodi dello stesso comma per il controllo, da parte dell’organo competente, del contratto stipulato;

5) art. 48, commi 1 e 1-bis, relativamente al controllo del possesso dei requisiti in capo al concorrente;

6) art. 70, sui termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, nei  limiti  in  cui  ciascun  termine minimo  ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;

7) art. 71, nelle procedure aperte, in relazione ai termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte;

8) art. 122, c omma 5, secondo periodo, nei contratti di lavori pubblici sotto soglia, in relazione alla  pubblicazione degli avvisi e dei bandi su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazniale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori;

9) art. 122, comma 6, nei contratti di lavori pubblici sotto soglia  in relazione ai termini di ricezione delle domandedi partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;

10) art. 123, per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila di euro,per la procedura ristretta semplificata, limitatamente ai ermini di scadenza  di  cui  ai commi 2 e 3, differibili di non oltre trenta giorni;

11) art. 125, comma 6, nei lavori, servizi e forniture in economia, in relazione all’individuazione, da parte di ciascuna stazione appaltante, dei lavori eseguibili in economia, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito de i categorie generali.

Quanto al regolamento, approvato con d.P.R.  5  ottobre  2010,  n. 207, è possibile derogare a tutte le disposizioni strettamente  connesse  ai citati  articoli derogabili del d.lgs. 12 aprile 2006, n.  163.

 

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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