IMPORTANTE d.l. n. 187/2010, modifiche Tracciabilita’

Il DL 187/10 ha modificato il comma 5 dell’art 3 L 136/10 imponendo per ogni acquisto di beni e servizi non più il CUP (che in qualche caso comunque andrà chiesto) ma il CIG, che sarà chiesto solo dal Responsabile Unico del Procedimento (art 10 D.Lgs 163/06), ed esteso ad ogni importo, eliminandone la soglia minima dei € 20.000.

 La figura del Responsabile Unico del Procedimento può essere esternalizzata .

Appresso riporto l’articolo di norma modificato

L’articolo 7, comma 4, del d.l. n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell’articolo 3 stabilendo che, “

 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto .

In sintesi ogni qualvolta ci sia una selezione (Decreto INt 44/01, DPR 384/01, D.Lgs 163/06) si deve chiedere il CIG e proseguire con la tracciabilita’.

Il consiglio forte che mi sento di dare alle ISA è di aumentare al massimo il limite dei 2000€  dell’art 34 fin quando non ci sarà chiarezza sulla portata del regolamento contabile (che, ricordo, non ha rango di legge ma di atto amministrativo) come riportato dallo stesso regolamento co.5 art 34.

 

Questa circolare, di tenore proattivo, vuole essere preparatoria all’applicazione della norma, dandovi tempi e modi per identificare e creare utenti per il CIG o per selezionare professionisti esterni abilitati.

 

 

 

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