Indicazioni per l’individuazione e le gestione dei contatti di casi di infezione da COVID in ambito scolastico, implicazioni GDPR.

Il sistema ed i modelli organizzativi descritti nella NOTA TECNICA sembrerebbero ledere la riservatezza delle persone sottoposte agli screening descritti dalle tabelle alla fine della nota.
Invero la legittimazione è da ricercarsi nella liceità del trattamento con il seguente combinato, art 6 par 1 lett d) ed art 9 par 2 lett i) del Regolamento 679.
Altra legittimazione è invece data dal principio di leale collaborazione nello scambio di informazioni tra le PA sancito dall’articolo 22 comma 5 della L. 241/90.
L’unica fase da attenzionare è quindi quella della gestione delle informazioni in forza anche dei principi generali e dell’articolo 28 della L. 241/90 (segreto d’ufficio).
Ricordo senza tediarvi, anzi riporto, il considerando n.4
Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità.
Credo sia una valida motivazione, in altre parole IL DIRITTO ALLA SALUTE GENERALE è un diritto superiore a quello del GDPR.
Nei prossimi giorni (non appena ci saranno informazioni più dettagliate) vi invierò delle procedure più rigide (se necessarie).
Per la gestione della salute e la difesa degli ambienti di lavoro rivolgetevi al vostro RSP, io sarò certamente di supporto per il trattamento dei dati.
Vi allego il documento richiamato.
Vincenzo De Prisco