La new entry, la ANDIPA (articolo 34 ter D.lgs 165/01)

L’articolo 34 ter del D.Lgs 165/01 introduce l’ Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione, obiettivo del PNRR

Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente e’ avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del ((Ministero dell’economia e delle finanze)), strumentale all’erogazione dei servizi di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ((e del codice di cui al decreto legislativo)) 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa ((in sede di Conferenza unificata)) di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita’ di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ((del presente decreto)) e degli enti pubblici economici. Alle attivita’ derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’attuazione è demandata al Decreto della Presidenza del CdM 01/02/2023 pubblicato in GURi il 17/03/2023.

Il decreto è costituito da 7 articoli e disciplina l’ A.N.Di.PA, ANAGRAFE NAZIONALE DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Nell’attesa dell’attuazione della piattaforma (entro 90 giorni) che funzionerà sull’applicazione che sarà resa disponibile a questo URL

https://andipa.noipa.mef.gov.it le PA di cui all’articolo 1 comma 2 d.lgs 165/01 (più qualche altro elemento) comunicheranno i seguenti dati :

ANAGRAFICI

– il codice fiscale;
– l’indirizzo e-mail “aziendale”;
– il numero di telefono della postazione in ufficio;
– la cittadinanza;
– lo stato civile;
– la residenza;
– il titolo di studio;
– l’eventuale iscrizione ad albo professionale.

GIURIDICI

– la data di nomina nell’incarico in essere;
– l’amministrazione di appartenenza;
– la qualifica;
– l’unità organizzativa;
– la sede di lavoro;
– la modalità di assunzione (concorso, mobilità obbligatoria o volontaria);
– il tipo di impiego (tempo pieno o part-time e se, nel caso, determinato);
– gli eventuali incarichi conferiti;
– l’anzianità di servizio;
– l’eventuale data di cessazione del rapporto
– l’eventuale percentuale di invalidità o assistenza a familiari.

E’ evidente l’integrazione che si andrà a creare con l’articolo 6 quater del D.lgs 82/05, l’articolo 62 del D.lgs 82705 ed anche l’articolo 53 del d.lgs 165/01.



Ovviamente vi tengo aggiornati, ma ne riparliamo con il caldo estivo.

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