LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE – RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO.

PARTIAMO DALL’ANALISI DELL’ARTICOLO 4 BIS DEL DL 13/23


Art. 4-bis

Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

1. Ai fini dell’attuazione della Riforma 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all’efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell’ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato. 

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell’individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all’indicatore di ritardo annuale di cui all’articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti. 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale

Pur cercando una prima via di fuga per gli ENTI LOCALI più piccoli carenti di dirigenza è chiaro che il richiamo all’articolo 1 comma 2 del D.lgs 165/01 non ci lascia scampo, quindi TUTTI DENTRO !!!! anche i piccoli ENTI LOCALI, giocoforza devo definire come dirigenti sia quelli tipizzati ex articolo 107 che quelli assimilati ex articolo 109 del D.Lgs 267/2000.

Dando per scontato un sistema di valutazione regolamentato vediamo un poco come gestire i famosi TRENTA giorni dell’articolo 4 del D.lgs 231/02.

Ritengo che con un poco di fatica organizzativa anche questi trenta giorni possono essere GESTITI, scrivo questo vivendo quotidianamente l’immenso lavoro delle PP.AA. e di alcuni LORO APICALI ILLUMINATI.

Chiariamo subito una cosa, i trenta giorni di tempo vengono calcolati automaticamente dalla PCC a prescindere dalla data di pagamento vista fattura inserita dal CREDITORE, vi porto un esempio nell’immagine che segue.

Quanto sopra per dire che non occorre “PERDERE ULTERIORE TEMPO” ad aggiustare le fatture che sul SDI ci arrivano con scadenza IMMEDIATA, i trenta GIORNI sono aggiustati dalla PCC.

Ora vi darò un’altra brutta notizia !!!!!!!!anzi due !!!!

La mancanza di cassa non costituisce esimente !!!

Non è possibile inoltre allungare i tempi nelle more delle risposte dei controlli sul creditore, questo perché si presume che i controlli ricadano nei trenta giorni necessari al pagamento (secondo me 20-25, poi mi spiego), questa mia idea è corroborata dalla circolare n. 22/RGS del 22/07/2015 .

Quindi quando posso usare il sistema della sospensione sulla PCC?

Chiaramente quando la fattura arriva prima del CRE da parte del RUP o del DEC ( ricordo che in forza dell’articolo 32 dell’ALLEGATO II.14 del D.Lgs 36/2023 il DEC spesso è obbligatorio) e quindi a prescindere dalla data “STERILE” impostata in automatico dalla PCC potrebbe ancora non esservi un debito GIURIDICO.

Detto questo espongo la mia idea per non “penalizzare” in performance ex d.lgs 159/09 chi lavora nelle PP.AA..

Punto PRIMO, poco addietro ho scritto dei 20-25 GIORNI , questo perché è essenziale dividere la FASE LIQUIDATORIA da quella estintiva del DEBITO, fasi eseguite nella stragrande maggioranza dei CASI da UFFICI diversi, poi occorre ricordare che il debito viene estinto (e che i termini si bloccano) quando viene staccato il mandato, non si possono colpevolizzare i soggetti agenti per ritardi non attribuibili ai loro uffici.

QUINDI 20-25 giorni potrebbe essere la durata della fase liquidatori, la rimanente quella “dovuta e quasi automatica” di PAGAMENTO.

Punto secondo, per ovviare al tempo ristretto dei trenta giorni occorre regolamentare la fase in cui l’OPERATORE ECONOMICO diviene DEBITORE COMMERCIALE, chiedere cioè che la fattura venga inviata dopo i controlli di rito ( DURC etc…), tanto i soldi sono garantiti dalla copertura in decisione a contrarre.

PERCHEè QUESTA DIFESA A SPADA TRATTA anche a chi mi paga con ritardo ?

Chi mi conosce ben è consapevole che da anni proprio per la certezza dei PAGAMENTI lavoro solo con le PP.AA, in particolare con i piccoli ENTI ( pur collaborando con un paio di Ministeri CENTRALI …autocelebrazione!!!), quindi con ragione assoluta vi posso dire che mediamente le PPAA pagano meglio dei PRIVATI e che non è giusto penalizzare , con le note riduzioni del 30% , in automatico i responsabili delle ragionerie se ad esempio il ritardo scaturisce da liquidazioni tardive di altri Uffici .

Di contro non è giusto penalizzare gli Uffici che gestiscono i procedimenti con tempestività : con gli applicativi gestionali è possibile riscontrare facilità l’iter.

Detto schematicamente 1.acquisizione fattura , 2.verifiche e liquidazione , 3. trasmissione all’Ufficio di ragioneria : il tutto in quanto tempo ?    

Seconda ragione di questa difesa è l’esigenza di difendere il BENESSERE LAVORATIVO di questi ENTI.

Negli ENTI di ridotte dimensioni queste valutazioni non sono fatte dai STERILI e distanti OIV ma dai SEGRETARI COMUNALI, che ISTITUZIONALMENTE devono garantire la legalità dell’AZIONE POLITICA.

Qualcuno più illuminato (ed anche giuridicamente pesante devo dire) mi ha invitato ad approfondire la situazione, perché la PIENA LEGALITA’ dell’azione è garantita attraverso (anche) la condivisione del benessere e degli obiettivi comuni, dalla creazione di un clima piacevole e di sacrificio reciproco per raggiungere gli obiettivi istituzionali…. eh già proprio come una grande famiglia che con tanti sacrifici deve essere serena. Se il CAPOFAMIGLIA che deve dare l’esempio deve ingiustamente “PENALIZZARE” vengono a cadere i presupposti della LEGALITA’.

Quindi in fase di regolamentazione apriamo un paragrafo sui tempi di emissione del documento commerciale ed andiamo AVANTI nel rispetto dei trenta giorni.

Volete sapere chi è il SEGRETARIO COMUNALE illuminato ? Il dott. GUIDO MAZZOCCO, esperto in nuclei di valutazione /OIV e con il quale ho condiviso queste brevi riflessioni.

Grazie Guido.

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