Novità ( vere o presunte ) sul CAD

Per prima cosa vi ricordo che il CAD ormai non si presenta più come un obbligo per le PA ma sempre maggiormente come un diritto per i cittadini, e questo potrebbe ( e già sta accadendo) inficiare molte procedure, anche di notificazioni delle amministrazioni pubbliche.

Iniziamo con il (ri)parlare della trasmissione dei documenti, ribadendo che le PA possono trasmettere i documenti attraverso :

  • PEO
  • PEC
  • INTEROPERABILITA’ / COOPERAZIONE APPLICATIVA

La PEO ( posta elettronica ordinaria ) non è disciplinata dal CAD per un semplice motivo, era preesistente al d.lgs 82/05 , tuttavia occorre ricordare che ha valore giuridico se è possibile accertarne la provenienza ( magari attraverso la protocollazione .

La PEC ( posta elettronica certificata ) è disciplinata sia dal CAD che dal DPR 68/2005 ed ha il vantaggio di garantire e certificare l’invio e la consegna del documento, quindi si parla di presunzione di conoscenza e non di presunzione di conoscibilità.

I servizi di INTEROPERABILITA’ /COOPERAZIONE APPLICATIVA consistono invece in una vera e propria condivisione dei servizi sulle porte di dominio dei server dell’ente

I DOMICILI DIGITALI.

Il 2019 sará l’anno di svolta per i servizi del domicilio digitale, infatti partirà anche il domicilio digitale del cittadino, e guai a non utilizzarlo qualora il cittadino lo abbia comunicato .

il domicilio digitale lo troviamo nella fonte delle definizioni all’articolo 1 comma 1 del CAD, in particolare alla lettera n-ter che riporto

((n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;))

Invece all’articolo 3 bis comma 1 troviamo l’obbligo per le professioni regolamentate , per le imprese e per e per le PA di iscriversi in pubblici registri ove denunciare il proprio domicilio digitale, nello specifico i registri per le imprese ed i professionisti tenuti da INFOCAMERE ( www.inipec.gov.it ) e per le PA gestite in indicepa.gov.it

Tuttavia, come già scritto, la vera novità sarà rappresentata dall’elenco dei domicili digitale per i cittadini ed i professionisti non ordinati , per le associazioni e per tutti i soggetti ( songoli ed associati) che non rientrano nell’elencazione degli articoli 6 bis e 6 ter del D.lgs 82/05.

Infatti recita l’articolo 6 quater

(( (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). )) ((1. E’ istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia’ deputate alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis. 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale e’ l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia’ contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis. 3. Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell’elenco di cui al presente articolo nell’ANPR.))

E’ importante notare l’automatismo per i professionisti, infatti il secondo comma dell’articolo 6 quater chiarisce che i professionisti ( avvocati, ingegneri, commercialisti, medici etc) avranno la c.d. ereditarietà del domicilio digitale, è però fatta salva la possibilità di usarne uno diverso da quello professionale ( avere quindi un domicilio per l’articolo 6 bis ed uno per il 6 quater).

L’articolo 47 disciplina invece molto bene , e facendo intendere che la peo resta lo strumento principale di comunicazione, le comunicazioni tra le PA.

Art. 47 Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento puo’ essere, altresi’, reso disponibile previa comunicazione delle modalita’ di accesso telematico allo stesso. 1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilita’ per danno erariale, comporta responsabilita’ dirigenziale e responsabilita’ disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero e’ comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle ((Linee guida)). E’ in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 3. ((I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b),)) provvedono ad istituire e pubblicare ((nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi)) almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. ((Le pubbliche amministrazioni)) utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Cosa comporta questo nuovo assetto giuridico ( ed organizzativo ) ?

Semplice, l’obbligo di avvicinarsi al CAD per evitare che i provvedimenti amministrativi siano carenti di efficacia.

Sembrano cose campate in aria ? direi di no, infatti vi riporto la risposta ( come sempre normata ) sulle procedure di tutti i giorni, l’articolo 6 c1 quater del D.lgs 82/05.

I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformita’ della copia informatica del documento notificato all’originale e’ attestata dal responsabile del procedimento in conformita’ a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.))

Per chiarezza e semplicità di lettura riporto gli articolo 22 e 23 bis del CAD ed aggiungo il link al DPCM 13/11/14

Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici).

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, ((se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.)). La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale. ((1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico e’ prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e’ tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.)) 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita’ e’ attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato, ((…)) secondo le ((Linee guida)). 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle ((Linee guida)) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita’ all’originale non e’ espressamente disconosciuta. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, ((1-bis,)) 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita’ all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Art. 23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici). 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita’ alle ((Linee guida)). 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita’ alle vigenti ((Linee guida)), hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformita’ all’originale, in tutti le sue componenti, e’ attestata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato o se la conformita’ non e’ espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

link al DPCM 13/11/14

Detto questo è evidente che occorre cambiare il nostro modo di lavorare e le software house devono interfacciarsi con le anagrafiche degli elenchi detenuti da INFOCAMERE ai sensi dell’articolo 6 bis.

Ancora più complessa è la situazione nel caso in cui ci sia un’elezione a domicilio speciale dell’articolo 47 del cod.civ., il nostro gestionale amministrativo dovrà contenere una serie di casistiche per delle comunicazioni spot , relative al singolo atto od affare.

Buon lavoro, ovviamente sapete che C@ronte vi accompagnerà .

Consiglio anche di leggere :

DISCORSI ATTORNO AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE, L’INUTILITA DI FIRMARE CON STAMPIGLIATURA D.LGS 39/93

Print Friendly, PDF & Email

Clicca QUI per l’iscrizione

PER WORKSHOP, ASSISTENZA,

FORMAZIONE e SUPPORTO

dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com

cell. 3382797858

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento