Nuovi oneri…nuove soddisfazioni

In questa circolare:

 

-1-rassicurazioni invito di Bouchè

-2-nuovo DURC (non pienamente operativo)

-3-nuove norme codice contratti pubblici.

-4- raccomandazione CIG

-5- raccomandazioni CIG 2 (importo presunto)

 

1-Pubblcità 165/01 – 150/09, rassicurazioni Bouchè

 

Con grande soddisfazione, per la tranquillità dei clienti WEB, ricordo che tutti i siti web già hanno in evidenza i provvedimenti disciplinari, la norma e le schede, inoltre entro poche settimane sarà attuata la circolare 105 Civit sul piano triennale della trasparenza.

 

-2- Il nuovo DURC non è ancora pienamente operativo, ed ancora non si gustano appieno le potenzialità, solo per anticipare qualcosa con la procedura 4.0 dobbiamo iniziare (come raccomandato anche per il CIG) ad usare la terminologia adatta, Procedura aperta, ristretta (cimunque c.d. di rilevanza) pubblica, prcedura in economia ad amministrazione diretta, procedura in economia ad affidamento diretto, procedura negoziata, dialogo compeitivo, progettazione etc etc, in particolare faccio presente che con la nuova procedura utilizzeremo maggiormente la nuova procedura “altra tipologia” per i lavori in affidamento diretto e per le altre opzioni occorre inserire anche il CIG.

 

-3- A giugno entra in vigore la norma contenuta nel DPR  207/10 (attuazione del codice degli appalti) invito le ISA, i DSGA, le associazioni ad organizzare entro fine maggio incontri e seminari, tante novità sui lavori sotto soglia ed in particolare ricordo gli art 4 e 5,

Art. 4. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore

Art. 5. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore

In sintesi con l’entrata in vigore del nuovo codice dovremo “migliorare” la funzione acquisti nelle nostre istituzioni seguendo un rigido protocollo attuativo.

 

-4- raccomandazione CIG

Per i CIG chiesti preventivamente, in particolar modo per quelli di cancelleria vi raccomando fortemente di utilizzare con maggiore cautela il CPV 30192007-8 cancelleria, in quanto è una voce residuale, in particolare conviene creare una gara per la cabcelleria con almeno TRE lotti / CPV, ed inserirvi come voce residuale 30192007-8 CANCELLERIA, poi le seguenti voci:

30125100-2 TONER

e

30197630-1 CARTA per STAMPA

 

-5- raccomandazioni CIG 2 (importo presunto)

rimetto l’art 29 del 163/06 per il calcolo

Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
(artt. 9 e 56, dir. 2004/18; art. 17, dir. 2004/17; art. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n. 158/1995)

1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

3. La stima deve essere valida al momento dell’invio del bando di gara, quale previsto all’articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

4. Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all’esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell’imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.

6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente codice.

7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:

a) quando un’opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

8. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l’importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.

12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a) per i tipi di servizi seguenti:

a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso degli appalti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

 

 

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