Proroga e rinnovo nel nuovo codice dei contratti.

vediamo velocemente le modifiche in corso nel codice dei contratti nuovo.

Approfondiamo prima alcune casistiche.

  • Proroga contrattuale
    E’ sempre preventivamente inserita nel contratto originario
  • Proroga tecnica
    Si usa solo ed esclusivamente per permettere lo switch tra un contratto e quello successivo.

Partiamo ora dal comma 10 dell’articolo 120 del D.lgs 36/2023.

10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

E’ evidente il richiamo alla proroga contrattuale a differenza del comma 11 che disciplina la proroga c.d. tecnica.

11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Una delle modifiche più frequenti è quella del quinto d’obbligo (o sesto quinto per quelli come me più attempati).

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