Ecosistema e-procurement, di cosa parliamo ? Per gli affidamenti diretti che obblighi abbiamo ?

Con l’attuazione degli articoli 19-36 del D.gs 36/2023 tutte le operazioni saranno accentrate e gestite secondo il principio contenuto nell’articolo 73 del D.lgs 82/05 (SPC, interoperabilità, API).

L’intero HUB sarà governato dai sistemi dell’ANAC gestiti con la BDNCP, cosi’ composta :

  • AUSA (ANAGRAFE UNICA S.A.)
  • PCP (PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI)
  • PIATTAFORMA PUBBLICITA’ LEGALE
  • FVOE
  • CASELLARIO INFORMATICO
  • ANAGRAFE OPERATORI ECONOMICI

Alla fine della fiera poco cambia come procedure “segmentate”, tutti i processi vengono inglobati attraversi una sola PIATTAFORMA che garantirà maggiore trasparenza e tempestività, e soprattutto si toccherà la fase dove maggiormente insistono gli illeciti, l’esecuzione del contratto.

Diverse SA mi hanno posto il seguente quesito : MA PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI OCCORRE USARE IL NUOVO SISTEMA GESTITO DAL MEPA ?

Provo a dare una risposta leggendo la norma.

Partiamo dalla lettura dell’articolo 25 del 36/2023, Piattaforme di approvvigionamento digitale, in particolare il comma 2

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

Questa norma introduce cinque punti “cruciali”

1. non vi è una gara “vera e propria”

2. non vi è una procedura di affidamento

3. non posso alterare la parità di accesso

4. non posso limitare la partecipazione

5. è insita nell’affidamento diretto la distorsione della concorrenza (la cura è la rotazione)

Ora è evidente che nelle definizioni del codice l’affidamento diretto NON è UNA PROCEDURA DI GARA

come sancito dall’articolo 3 lett d) ALL I.2 del CODICE

d) «affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Detto questo sembra chiaro che gli affidamenti diretti possono essere gestiti senza e piattaforme di approvvigionamento dell’articolo 25, ma ne consiglio tantissimo l’utilizzo !

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