SANTA BARBARA -WHISTLEBLOWING, TRA POCO SI INIZIA VERAMENTE!

L’importante è salvare la gente, i colleghi che diventano amici.

Storicamente il WHISTLEBLOWER nasce nelle miniere, al primo sospetto di fuga di GAS chiunque DOVEVA fischiare per permettere a tutti di mettersi in salvo.

Il soffio nel fischietto di uno per salvare tutti.

Cosi anche la modifica all’articolo 54 bis del D.lgs 165/01, la direttiva 2019/1937 e la L. 190/12 che finalmente nel D.lgs 24/23 trovano applicazione, un segnalatore di illeciti deve fischiare e salvare la società.

cercando di essere operativi analizziamo gli istituti giuridici (e tecnici) della norma.

L’articolo 1 individua il campo di applicazione, PP.AA ed aziende private. Chi mi segue da tempo ricorderà le mia analisi sulla L. 190/12, molto simile al d.Lgs 231/01 (responsabilità da reato per le CORPORATE).

Vediamo insieme anche le figure in gioco :

  • SEGNALANTE: ovviamente non solo i dipendenti ma anche chi per motivi professionali ha contatti con PP.AA ed Aziende, i fornitori, gli appaltatori, il CDA, gli azionisti, etc etc , ricordate “il minatore fischia e salva tutti”
  • FAMILIARI e COLLEGHI del segnalatore
  • FACILITATORI : coloro che assistono il whistleblowing nel processo di segnalazione
  • CUSTODE DELLE IDENTITA’ : soggetto individuato dall’amministrazione che consente l’accesso dal RPCT all’identità del segnalante
  • RPCT: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
  • ISTRUTTORE: un supporto al RPCT.

ed i canali di segnalazione :

  • CANALE INTERNO
  • CANALE ESTERNO
  • DIVULGAZIONE PUBBLICA

CANALE INTERNO (articolo 4 D.lgs 24/23)

                    Art. 4 
 
                   Canali di segnalazione interna 
 
  1. I soggetti  del  settore  pubblico  e  i  soggetti  del  settore
privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni  sindacali  di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano,
ai sensi del presente articolo, propri canali  di  segnalazione,  che
garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti  di  crittografia,
la  riservatezza  dell'identita'  della  persona  segnalante,   della
persona  coinvolta  e  della  persona   comunque   menzionata   nella
segnalazione,  nonche'  del  contenuto  della  segnalazione  e  della
relativa documentazione. I modelli di organizzazione e  di  gestione,
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo
n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al
presente decreto. 
  2. La gestione del canale di segnalazione e' affidata a una persona
o  a  un  ufficio  interno  autonomo   dedicato   e   con   personale
specificamente formato per la gestione del  canale  di  segnalazione,
ovvero e' affidata a un soggetto esterno, anch'esso  autonomo  e  con
personale specificamente formato. 
  3. Le segnalazioni sono effettuate  in  forma  scritta,  anche  con
modalita'  informatiche,  oppure  in  forma  orale.  Le  segnalazioni
interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o
sistemi di messaggistica vocale ovvero, su  richiesta  della  persona
segnalante, mediante un incontro diretto  fissato  entro  un  termine
ragionevole. 
  4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere
il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I  soggetti
del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una  media
di  lavoratori  subordinati,  con  contratti  di   lavoro   a   tempo
indeterminato o determinato, non  superiore  a  duecentoquarantanove,
possono condividere il canale di segnalazione interna e  la  relativa
gestione. 
  5. I soggetti  del  settore  pubblico  cui  sia  fatto  obbligo  di
prevedere  la  figura  del  responsabile  della   prevenzione   della
corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo,  anche  nelle
ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale  di
segnalazione interna. 
  6. La segnalazione interna presentata ad  un  soggetto  diverso  da
quello indicato nei commi 2, 4 e 5 e' trasmessa, entro  sette  giorni
dal  suo  ricevimento,  al  soggetto  competente,  dando  contestuale
notizia della trasmissione alla persona segnalante. 

con la relativa procedura (articolo 5)
  Art. 5 
 
                         Gestione del canale 
                       di segnalazione interna 
 
  1. Nell'ambito della gestione del canale di  segnalazione  interna,
la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno,  ai  quali
e' affidata la gestione del canale di segnalazione  interna  svolgono
le seguenti attivita': 
    a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della
segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; 
    b) mantengono le  interlocuzioni  con  la  persona  segnalante  e
possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; 
    c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute; 
    d) forniscono riscontro alla segnalazione entro  tre  mesi  dalla
data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso,  entro
tre  mesi  dalla  scadenza  del  termine  di   sette   giorni   dalla
presentazione della segnalazione; 
    e) mettono a disposizione informazioni chiare sul  canale,  sulle
procedure e sui presupposti per effettuare le  segnalazioni  interne,
nonche' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per  effettuare
le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese
facilmente visibili nei luoghi di lavoro,  nonche'  accessibili  alle
persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono  un
rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi  3
o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i  soggetti  del  settore
pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla
presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito. 


CANALE ESTERNO (articolo 6 D.lgs 24/23)

 Art. 6 
 
                   Condizioni per l'effettuazione 
                     della segnalazione esterna 
 
  1. La persona segnalante puo' effettuare una  segnalazione  esterna
se, al momento della sua presentazione, ricorre  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a) non e' prevista,  nell'ambito  del  suo  contesto  lavorativo,
l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna  ovvero
questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o,  anche  se  attivato,
non e' conforme a quanto previsto dall'articolo 4; 
    b) la persona segnalante  ha  gia'  effettuato  una  segnalazione
interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito; 
    c) la persona segnalante ha fondati motivi di  ritenere  che,  se
effettuasse una segnalazione interna, alla stessa  non  sarebbe  dato
efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa  determinare
il rischio di ritorsione; 
    d) la persona segnalante ha fondato motivo  di  ritenere  che  la
violazione possa costituire un pericolo imminente  o  palese  per  il
pubblico interesse. 

DIVULGAZIONE PUBBLICA (articolo 15 D.lgs 24/23)

 Art. 15 
 
                       Divulgazioni pubbliche 
 
  1. La persona segnalante che  effettua  una  divulgazione  pubblica
beneficia della protezione  prevista  dal  presente  decreto  se,  al
momento della  divulgazione  pubblica,  ricorre  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a)  la  persona  segnalante   ha   previamente   effettuato   una
segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una
segnalazione esterna, alle condizioni e  con  le  modalita'  previste
dagli articoli 4 e 7 e  non  e'  stato  dato  riscontro  nei  termini
previsti dagli articoli 5 e  8  in  merito  alle  misure  previste  o
adottate per dare seguito alle segnalazioni; 
    b) la persona segnalante ha fondato motivo  di  ritenere  che  la
violazione possa costituire un pericolo imminente  o  palese  per  il
pubblico interesse; 
    c) la persona segnalante ha fondato motivo  di  ritenere  che  la
segnalazione esterna possa comportare  il  rischio  di  ritorsioni  o
possa  non  avere  efficace  seguito  in  ragione  delle   specifiche
circostanze del caso concreto, come  quelle  in  cui  possano  essere
occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato  timore  che
chi ha ricevuto la segnalazione possa  essere  colluso  con  l'autore
della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 
  2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la  professione  giornalistica,  con  riferimento  alla  fonte  della
notizia. 

ADEMPIMENTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI.

- Modifica del REGISTRO dell'articolo 30 del Reg. 2016/679 aggiungendo il TRATTAMENTO WHISTLEBLOWING
- NOMINA ex articolo 29 GDPR per il personale dell'ufficio che gestisce la segnalazione
- RPTC ed ISTRUTTORE nomina ex articolo 29
- Nomina ex articolo 28 del fornitore del sistema se interno
- Disciplina ex articolo 26 in caso di piattaforma condivisa (possibile per enti di piccole dimensioni)
- Informativa ex articoli 13 e 14
- esclusione dei LOG  dati conservati 
- disciplina conservazione ex articolo 14 del d.lgs 24/23


ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI.

- Procedura di esclusione dall'accesso documentale ex articolo 22 L. 241/90
- Procedure di esclusione dall'accesso non documentale ex articolo 5 D.lgs 33/13
- qualificazione del fornitore ex Determinazione 220/2020 con matrice RACI
- qualificazione del fornitore ACN
E' evidente quindi che la squadra al completo sarà costituita da :
- RPTC (ed eventuale team)
- RTD
- DPO

SCADENZA PER LA PIATTAFORMA : 15 Luglio 2023.

Il servizio WHISTLEBLOWING può essere acquistato ad Euro 2000,00 oltre iva (sconti per chi ha già altri servizi attivati) con tutti gli adempimenti GDPR e 190/12 COLLEGATI al modulo d'ordine
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FORMAZIONE e SUPPORTO

dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com

cell. 3382797858

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