ABUSO DEL CONSENSO E PROBLEMATICHE.

Provo a fare un’analisi sull’abuso del consenso, analisi forse grottesca, certamente semi-seria .

Ancora c’è in giro un abuso di richieste di consenso, abuso che in parte capisco pur non condividendo, è un modo semplice per dire ” lavoro bene, seriamente, in maniera LECITA”.

In realtà nel porcesso bifasico della liceità del trattamento il consenso è solo uno degli elementi caratterizzanti, per semplicità riporto il sesto articolo del Reg.

1.   Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a)

l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b)

il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c)

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d)

il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

e)

il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f)

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.

Nella vita quotidiana ci troveremo sempre avanti, amggiormente, tutti gli altri casi di liceità dell’articolo 6 ( lettere b,c,d,e,f) .

Il simpatico problema che discende dall’abuso dell’articolo 6 par 1 lett a è il seguente, in funzione della legittamente al trattamento variano i diritti degli interessati.

Mi spiego meglio con un esempio :

Pubblica amministrazione, non saprei, servizi demografici di un Comune, ufficio S.C., oppure i registri dei nominativi di uno scolaretto alla scuola elementare ( la primaria per i più pignoli ), denuncio una nascita o l’iscrizione alla seconda elementare.

Qualche PA consegna il consenso da firmare, quindi rende lecito il trattamento ai sensi dell’articolo 6 par 1 lett a, passagio inutile in quanto la legittimazione deriva dalla lettera e .

Andiamo avanti, e leggiamo l’articolo 17, il diritto alla cancellazione, in particolare il par 1 lett b

l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

oppure il paragrafo 1 lett a dell’articolo 20

il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

E’ chiaro che far firmare il consenso fa nascere dei diritti che non possono essere poi rispettati da parte delle PA ( ma casi analoghi ci sono anche nel mondo privato ) , non posso chiedere allo SC di essere cancellato dagli elenchi dei nati o di vantare il diritto alla portabilità dei dati.

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