ELEZIONI TRASPARENTI, legge SPAZZA-CORROTTI e GDPR

Più volte ho sottolineato che la privacy non è disciplinata dal GDPR che ha invece l’obiettivo di dettare politiche per il corretto trattamento dei dati e la libera circolazione degli stessi , basta leggere il titolo corretto del GDPR.

La protezione dei dati non è il diritto fondamentale ASSOLUTO, ma va contemperato con altri diritti fondamentali, proporzionalmente. ( IV considerando).

Già abbiamo visto che alcuni diritti hanno valore superiore ( e non derogatorio) alla riservatezza delle informazioni personali, cfr questo post

Sulla stessa lunghezza d’onda si muove il comma 15 articolo 1 della legge 3/2019, la spazza-corrotti per intenderci, che istituisce la sezione del sito “ELEZIONI TRASPARENTI”

In questa nuova sezione andranno pubblicati i curricula dei candidati nonchè i certificati penali.

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell’interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonche’ per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l’elezione, gia’ pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all’elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’ tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

Questa parte del sito istituzionale ( ma anche tutte le altre sezioni che contengono dati personali, anche non particolari) dovrà essere conformata con il combinato articolo 32 GDPR e Deliberazione 02/03/2011 del Garante Protezione dei dati Personali del Garante Protezione dei dati Personali.

Ed ora viene il bello… non occorre nessun consenso, come quasi sempre mi piace aggiungere . Infatti c’è l’espressa previsione di legge per il trattamento dei dati personali-particolari-di appartenenza politica, dapprima nel considerando 56, poi nell’arcinoto ( almeno così dovrebbe essere ) articolo 6 paragrafo 1 lettera e) , nonché articolo 9 paragrafo 2 lett. b ) GDPR, senza contare le norme settoriali, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; Legge 21 marzo 1990, n. 53; Legge 25 marzo 1993, n. 81; D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197; Legge 30 aprile 1999, n. 120; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e cosi via.

BASTA L’INFORMATIVA, non serve consenso. Ovviamente diviene indispensabile il ruolo del DPO che dovrà imporre un tempo non eccessivo di pubblicazione dei dati in ELEZIONI TRASPARENTI, anche in ossequio alle LL.GG sulla pubblicità legale degli atti AGID del maggio 2016 .

Grazie di tutto, vi allego una piccola informativa da adattare ovviamente alle vostre esigenze , in rosso le parti da utilizzare se si rientra nell’ambito del comma 15 dell’articolo 1 della spazza-corrotti. I Comuni miei clienti che hanno elezioni sono pregati di avvisarmi per l’inserimento del trattamento nel registro articolo 30.

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