D.lgs 39/14, certificati casellario.

Visto il periodo dell’anno, ricordo dell’obbligo per le PA ( e non solo ) di richiedere il certificato penale per tutti i soggetti che lavorano a contatto con i minori, copio appresso un vecchio post.

Giusto per intenderci, chi ha ben attuato la legge 190/12 ( quella volgarmente identificata come anticorruzione) ha già da settembre scorso attuato una serie di procedure per “evitare l’accadimento di un illecito mappato nel procedsso di risk assessment”, stesso vale per chi applica il D.Lgs 231/01, ma in chiusura di articolo torneremo ad analizzare la più grossa novità del 39/14 che certamente non è quella dei certificati penali.

Per quanta riguarda  la richiesta del certificato del casellario, in applicazione di questa norma, ad oggi, non è possibile applicare l’autocertificazione “tout court”, per un motivo semplice e logico : l’onere non è a carico del lavoratore , ma del datore di lavoro, come chiaramente scritto nell’articolo 2 comma 1 del D.lgs 39/204 .

Una dichiarazione sostitutiva può essere accettata e valida solo nelle more del controllo, come chiaramenre consigliato dal Ministero della Giustizia nella nota di chiarimento n.2 al D.lgs 39/2014 che allego.

Che sia chiaro, questo ad oggi, primo giorno di applicazione della norma.

Per tornare alle problemtiche più squisitamente legate al risk assessment della 190 e del 231, è importante iomplementare una procedura all’interno del protocollo sicurezza per il controllo ex novo delle strumentazioni informatiche in quanto l’articolo 1 impone ( tramite sanzioni) l’utilizzo di una diligenza superiore alla media per evitare che siano software che rendano la navigazione in internet “anonima”

NOTA MIN

FAQ

Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002. L’obbligo c’è anche nei confronti di chi è già stato assunto?

No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

In quali casi il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002?

In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.

I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?

No. Il certificato va richiesto solo al momento dell’assunzione.

In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?

Si. In attesa dell’acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà .

Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?

Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.

Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”?

Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti?

Si.

Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l’organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002?

Si, qualora l’attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.

link al modello 6a per la richiesta aggiornato al 7/7/2018

Si ricorda che non occorre nessun consenso sul trattamento essendo un’obbligazione di legge ( supporto normativo articolo 6 par 1 lett b,c,d,e)

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