Bozza sul FOIA, chiarimenti

In questi giorni ho sentito troppe cose “confuse e destabilizzanti” sull’accesso civico.

Come sempre il mio consiglio è di prendere la normativa e studiarsela, non limitarsi a prendere qualcosa sul web ( di recente ) dimenticandosi della norma di base, in questo caso della L. 241/90 e del DPR 184/2006.

In questo scritto una breve disamina alla 1309 del 28/12/2016 intitolata al FOIA.

L’articolo 5 del D.Lgs 33/13 modificato dal D.gs 97/13 crea non poca confusione per il nuovo tipo di accesso che chiameremo “generalizzato”, infatti è ben diverso da quello tradizionale e solenne della L. 241/90 ed anche dall’accesso civico al quale ci stavamo abituando, ed a mio parere le linee guida avrebbero dovuto aver conto anche del DPR 184/2006, in particolar modo degli articolo 3 e 5, in quanto sembrerebbe l’unica disciplina “normalizzante” .

 

Il novellato articolo 5 sancisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.

In sintesi indi, si possono chiedere informazione su documenti e “dati” oltre che per la tutela di un diritto proprio ( accesso 241/90) , oltre che per ‘obbligo di pubblicazione ( accesso civico ), anche per attuare forme diffuse di controllo sul perseguimento dei fini istituzionali di una PA ( accesso generalizzato)

I due accessi del 33/13 vanno allora chiaramente a toccare aspetti giuridici diversi :

–          L’accesso civico resta rivolto a tutelare il cittadino contro le violazione avverso la mancata pubblicazione di un “numerus clausus” di notizie previste dal legislatore

–          L’accesso generalizzato è finalizzato a tutelare il cittadino su tutte le pubblicazioni non obbligatorie da parte della PA

 

Ancora il tradizione accesso ex l.241/90, chiamato dall’ANAC “documentale “ resta invece il diritto del cittadino di opporsi ed informarsi su particolari provvedimenti e procedimenti che possono variare lo status del richiedente l’accesso.

In sintesi nel documentale prevale la tutela difensiva e pertanto il cittadino deve dimostrar di possedere la titolarità di un interesse diretto, legittimo , concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

E’ allora evidente che il diritto all’accesso documentale non può essere considerato come strumento per effettuare un controllo generalizzato sull’attività della PA.

 

In una logica panoramica risulta quindi che un accesso civico ed un accesso generalizzato negato, potrà vedere attuato un accesso documentale, mentre non vale il contrario.

 

Soggetti PASSIVI dell’accesso generalizzato.

 

Tutti i soggetti elencati nell’articolo 2 bis del D.lgs 33/13 ( portata più amplia dell’articolo 1 del D.lgs 165/01)

((1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita’ portuali, nonche’ le autorita’ amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle societa’ in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa’ quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita’ giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita’ sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita’ dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attivita’ di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle societa’ in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita’ giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita’ di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.))

 

Dal punto di vista oggettivo l’ANAC ha precisato che:

-a-          L’accesso generalizzato è esercitabile relativamente “ ai dati e ai documenti detenuti dalle PA,              ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione

-b-         Oggetto di accesso possono essere certamente i documenti, ma anche dati ed informazioni non ancora cristalizzati  il documenti

-c-           non sono ammesse istanze meramente esplorative

-d-           l’istanza non deve essere generica ma deve permettere di individuare agevolmente quale documento, informazione o dato deve essere ostentato

-e-           va sempre salvaguardato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, quindi dietro richieste esorbitanti vanno contemperati i principi ed i diritti sottesi.

-f-            l’amministrazione risponderà solo di documenti in suo possesso

 

 

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