Breve TUTORIAL ricognizione debiti

Analizziamo velocemente come compilare la ricognizione dei debiti al 31/12 ricordando la scadenza del 30 Aprile DL 35/13.

Primo passo andare sul sito dedicato a questo url http://crediticommerciali.mef.gov.it/,

Clicchiamo su login nell’angolo a destra e mettiamo le nostre credenziali

Apparire la pagina principale dell’applicativo del MEF

Prima di comunicare l’assenza dei debiti ( che dovrebbe essere la norma) verifichiamo che non ci siano istanze di certificazione ( cessione del credito ) in corso, andiamo sul secondo menu verticale a partire da sx ( ISTANZE) e scegliamo istanze in corso, apparirà questo scenario

Ora che siamo certi dell’assenza possiamo comunicare al MEF l’assenza delle posizioni debitorie cliccando sulla prima voce RICOGNIZIONE DEBITI – COMUNICAZIONE DI ASSENZA POSIZIONE DEBITORIE

POI cliccare su nuova comunicazione IN ALTO a DESTRA per l’anno 2019

Poi occorre firmare ( TASTO FIRMA)

Ora scaricate il file PDF, firmatelo ( sia cades P7m, che PADES PDF FIRMATO ) Caricate in piattaforma accettate ed inviate.

Qualora invece ci fossero debiti ( si riporta l’articolo 4 del D.Lgs 231/02)

Art. 4 ((Termini di pagamento)) 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. ((Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non puo’ superare i seguenti termini:)) a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e’ certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e’ anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformita’ della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purche’ non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche’ in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, ((quando cio’ sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche)). In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 6. Quando e’ prevista una procedura diretta ad accertare la conformita’ della merce o dei servizi al contratto essa non puo’ avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche’ cio’ non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. L’accordo deve essere provato per iscritto. 7. Resta ferma la facolta’ delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti

Occorre darne evidenza ai sensi dell’articolo 33 e 29 del FOIA, che ugualmente riporto

Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche’ dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche’ i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita’ e comprensibilita’. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita’ definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione

1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestivita’ dei pagamenti’ ((, nonche’ l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestivita’ dei pagamenti’ ((, nonche’ l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita’ definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Come chiaro e scritto, l’elenco dei debiti in corso si può recuperare dalla cooperazione con altre PA, articolo 9 bis richiamato nel primo comma del 33, quindi occorre andare in PCC ( la piattaforma che stiamo utilizzando ) e seguire la procedura , le stesse informazioni sono recuperabili con il sistema SIOPE +

Proviamo a farlo insieme, quando ci sono debiti non chiusi utilizzando la stessa procedura che già abbiamo visto si aggiunge una voce in più nel menù

Cliccando entriamo nella gestione della comunicazione ex articolo 1 comma 867 della L. 145/18 e possiamo recuperare un report da aggiustare per avere la situazione da mettere in trasparenza ( 29 e 33 ).

Anche se l’operatività totale dell’ultima norma citata è rimandata al 2020 i dati che riusciamo ad evincere sono più che sufficienti per i nostri obblighi di trasparenza, ricordo che conviene allegare una breve relazione con i correttivi per aggiustare i tempi di pagamento.

Ovviamente resto a disposizione e per chiarezza riporto tutto l’articolo 7 del DL 35/13

Art. 7 Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((3)) 2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 e’ rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita’ dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresi’, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica. 3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e’ effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1. 4. Ferma restando la possibilita’ di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale e’ data separata evidenza ai crediti gia’ oggetto di cessione o certificazione. Il creditore puo’ segnalare all’amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l’importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa. 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell’anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2. 5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al comma 4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita’ dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 6. Per i crediti diversi da quelli gia’ oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilita’ interno previste ai commi 1 e 7 dell’articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalita’ di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilita’ interno nonche’ alle anticipazioni, definite successivamente all’effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente all’apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento. 7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell’amministrazione pubblica di uno o piu’ debiti, il creditore puo’ richiedere all’amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l’amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore puo’ presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalita’ di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell’amministrazione debitrice. 7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l’aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione e’ effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7. 7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all’andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis. 8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell’Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l’indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell’amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo. 9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorita’ europee, la legge di stabilita’ per il 2014, puo’ autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012 da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8 ovvero puo’ prevedere l’effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni. 9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 e’ allegata una relazione sull’attuazione del presente decreto. La relazione da’ conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonche’ degli esiti dell’attivita’ di ricognizione svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresi’ le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilita’ per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione nell’anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

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