Certificazione crediti commerciali ( e professionali)

Come ogni anno occorre preparasi alla scadenza ricognitiva dei debiti non pagati al 31/12.

Ricordo come sempre, che qualora non ci fossero debiti è OBBLIGATORIO segnalarne l’assenza con con apposita dichiarazione c.d. negativa.

Le procedure ( di ricognizione e di assenza ) sono sostanzialmente rimaste identiche anche se il portale del MEF si è rinnovato ( faccialmente e nell’URL)

Il portale è accessibile dal veccio url : certificazionecrediti.mef.gov.it come dal nuovo crediticommerciali.mef.gov.it e per le istanze bisogna essere muniti di firma digitale ( Cades o Pades ) .

La vera novita quest’anno deriva dalle norme sulla trasparenza collegate ai tempi di pagamento della PA, infatti con l’art. 29, comma 1 del D.Lgs 97/16 è stato modificato l’articolo 33 del D.lgs 33/13 , appresso riporto il testo aggiornato : Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione 1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestivita’ dei pagamenti’ ((, nonche’ l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestivita’ dei pagamenti’ ((, nonche’ l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita’ definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Obblighi  di  pubblicazione  concernenti   i   tempi   di   pagamento                         dell'amministrazione      1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le pubbliche  amministrazioni))  pubblicano,  con  cadenza  annuale,  un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti di  beni,  servizi   ((prestazioni   professionali))   e   forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita'  dei  pagamenti'  ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle  imprese creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un  indicatore,   avente   il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei  debiti  e  il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al  presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso  a  un portale unico, secondo uno  schema  tipo  e  modalita'  definiti  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione 1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestivita’ dei pagamenti’ ((, nonche’ l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestivita’ dei pagamenti’ ((, nonche’ l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita’ definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Obblighi  di  pubblicazione  concernenti   i   tempi   di   pagamento                         dell'amministrazione      1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le pubbliche  amministrazioni))  pubblicano,  con  cadenza  annuale,  un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti di  beni,  servizi   ((prestazioni   professionali))   e   forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita'  dei  pagamenti'  ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle  imprese creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un  indicatore,   avente   il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei  debiti  e  il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al  presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso  a  un portale unico, secondo uno  schema  tipo  e  modalita'  definiti  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 

Le novità sulla pubblicazione riguardano : – l’inserimento dei debiti derivanti non solo da attività negoziale, ma anche da incarichi professionali ( quindi non solo il D.Lgs 50/16 ma anche gli incarichi ex articolo 7 comma 6 del D.lgs 165/01), in sintesi in amministrazione trasparente troveremo nell’articolo 33 quota parte delle informazioni provenienti da BANDI di GARA e CONTRATTI ( articolo 37 commi 1 e 2 ) e da CONSULENTI e COLLABORATORI ( articolo 15 comma 1 e 2). – l’indicazione dell’ammontare complessivo dei debiti e delle imprese ( e professionisti) creditrici.  

Per la lettura dei post un po’ più vecchiotti :

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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