IL DURC ON LINE . PARTENZA.

Novità DURC dal 01/07/2015.

 

Dal primo Luglio basterà un click per avere la certificazione della correttezza contributiva di un operatore economico. I soggetti abilitati al “click” sono quelli elencati nell’articolo 1 del DI 30/01/15 ( DELEGA DEL JOB ACT ), per sintesi anche le PA.

Gli articoli 2 e 6 fanno apprezzare la norma per l’immediato sollievo da stress che ne deriverà per tutte le fasi negoziali della P.A.

Ancora è da sottolineare che all’articolo 3 comma 3 finalmente c’è chiarezza sul rilascio della certificazione di correttezza per scostamenti non gravi, infatti è chiaramente scritto che fino ad un massimo di 150 € per ente interrogato ( INPS, INAIL e Cassa Edile) il risultato sarà positivo.

 

 

Analizziamo la norma : CHI ?

A richiederenil DURC ON LINE possono essere tutti i soggetti precedentemente abilitati all’operativita sullo sportellounicoprevidenziale.it, come chiaramente indicato negli articolo 1 e 6 comma 2 del DI 30/01/2015, in sintesi:

– amministrazioni aggiudicatrici

– stazioni appaltanti

– organismi di attestazione

– impresa e lavoratore autonomo per conto proprio

– banche ed intermediari

– consulenti del lavoro.

 

 

Analizziamo la norma : COME ?

Agli articoli 2 e 6 sono descritte le modalità per interrogare il sistema informativo sulla regolarità contributiva, le piacevoli sorprese non sembrano mancare, infatti riprendendo il DL 34/2014 occorre inserire solo ed esclusivmante il codice fiscale dell’operatore economico da controllare e non anche la PAT ( Posizione Assicurativa Territoriale ), matricola INPS, CCNL applicato, sede operativa dell’O.E. da controllare.

In caso di esito positvo il sistema generarà il DURC ON LINE in formato PDF valido 120 gg.

Altra caratteristica piacevole è che il DURC ON LINE sarà in qualche modo permutabile tra i diversi soggetti, infatti come detto al comma 3 dell’articolo 6 in caso di documento già prodotto si verrà a rimandato a quest’ultimo.

Analizziamo la norma : COSA ?

L’articolo 7 del DM ( o DI) indica i contenuuti minimi del PDF intitolato DURC ON LINE, nel dettaglio :

a) Denominazione o ragione sociale, sede legale e CF del soggetto controllato .

b) Numero iscrizione di INPS, INAIL, CASSA EDILE .

c) Dichiarazione cumulativa o disgiunta di regoalrità .

d) Numero univoco identificativo del DURC ON LINE  , data di verifica, data di scadenza della validità della verifica positiva.

e) In alternativa dichiarazione di non regolarità con elenco analitico delle inadempienze.

Ipotesi di esclusione del DURC ON LINE .

L’articolo 9 indica i casi nei quali non è possibile utilizzare ( comunque in fase transitoria ) il nuovo istituto del DURC ON LINE, vediamoli velocemente:

a ) DURC in presenza di certificazione dei crediti .

b) DURC per pagamenti di debiti della PA maturati entro il 31/12/2012 per i quali si applica il DL 35/13.

c) DURC richiesti per la regolarizzazione contributiva di lavoratori extracomunitari

d) DURC per imprese edili operanti nella ricostruzione del sisma di edifici ubicati nel comune di L’Aquila ed in altri del cratere.

In tutti questi casi si continuerà ad utilizzare lo sportellounicoprevidenziale.it.

Lo sportellounicoprevidenziale.it sarà ancora utilizzato per le richieste in corso di risposta alla data del 01/07/2015.

 

OPERATIVITA‘.

Le credenzali da utilizzare saranno le stesse di sportellounicoprevidenziale.it , l’accesso al pannello avverrà attraverso i canali web dell’INPS e dell’INAIL  .

 

 

 

 

DECRETO 30 gennaio 2015

Semplificazione  in  materia  di  documento  unico   di   regolarita' contributiva (DURC). (15A04239)  

(GU n.125 del 1-6-2015)

                             IL MINISTRO DEL LAVORO                        E DELLE POLITICHE SOCIALI                                 di concerto con                            IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                             E DELLE FINANZE                                        e                       IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE                      E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE      Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.  34,  convertito dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78,  recante  «Semplificazioni  in materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva»;    Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  i profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e  la  Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE),  la  definizione  dei «requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della  verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4;    Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2014,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78, secondo cui, dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto, sono abrogate tutte le disposizioni  di  legge  incompatibili  con  i contenuti del medesimo art. 4;    Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma  11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito  dalla  legge  6 giugno 2013,  n.  64;  l'art.  10  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell'interno  29  agosto  2012;  l'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52,  convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche'  l'art.  4,  comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  che disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di rilascio del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC);    Sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale  Paritetica  per le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il  15,  20, 23 maggio 2014 nonche' il 31 ottobre 2014;    Considerata la complessita'  degli  interventi  di  implementazione degli applicativi necessari per la messa a punto della  procedura  di verifica  della  regolarita'  contributiva  in  tempo  reale   e   la conseguente necessita' di disporre  di  un  congruo  lasso  di  tempo dall'emanazione del presente decreto;                                  Decreta:                                   Art. 1          Soggetti abilitati alla verifica di regolarita' contributiva      1.  Sono  abilitati  ad  effettuare  la  verifica  di   regolarita' contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle  finalita'  per  le quali e' richiesto il possesso del  Documento  Unico  di  Regolarita' Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:      a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;      b) gli Organismi di attestazione SOA;      c)  le  amministrazioni  pubbliche  concedenti,  anche  ai  sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;      d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed  i gestori di pubblici servizi che agiscono ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;      e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione  alla  propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;      f) le banche o gli  intermediari  finanziari,  previa  delega  da parte del soggetto titolare del credito, in relazione  alle  cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art.  9  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge  24 aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23 giugno 2014, n. 89.  
                               Art. 2                      Verifica di regolarita' contributiva      1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo  reale, con le modalita' di cui all'art. 6, la regolarita'  contributiva  nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e,  per  le  imprese  classificate  o classificabili  ai  fini  previdenziali  nel  settore   industria   o artigianato per le attivita' dell'edilizia,  delle  Casse  edili.  La verifica e' effettuata nei confronti  dei  datori  di  lavoro  e  dei lavoratori autonomi ai quali e' richiesto il possesso  del  Documento Unico di Regolarita'  Contributiva  (DURC)  ai  sensi  della  vigente normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  h)  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili  competenti  ad attestare la  regolarita'  contributiva  sono  esclusivamente  quelle costituite da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori  di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano,  per ciascuna  parte,  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano nazionale.    2. Il documento di cui all'art.  7,  generato  dall'esito  positivo della  verifica,  fatte  salve  le  esclusioni  di  cui  all'art.  9, sostituisce  ad  ogni  effetto  il  Documento  Unico  di  Regolarita' Contributiva (DURC) previsto:      a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi,  sussidi,  ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;      b) nell'ambito delle procedure di appalto  di  opere,  servizi  e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;      c) per il rilascio dell'attestazione SOA.  
                               Art. 3                           Requisiti di regolarita'      1.  La  verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori  subordinati e a quelli impiegati con contratto  di  collaborazione  coordinata  e continuativa, che operano nell'impresa stessa  nonche',  i  pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino  all'ultimo  giorno  del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine  di  presentazione  delle relative denunce retributive.    2. La regolarita' sussiste comunque in caso di:      a) rateizzazioni concesse dall'INPS,  dall'INAIL  o  dalle  Casse edili  ovvero  dagli  Agenti  della  riscossione  sulla  base   delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;      b)  sospensione  dei   pagamenti   in   forza   di   disposizioni legislative;      c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito,  nelle  forme  previste  dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla  verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;      d) crediti in fase  amministrativa  in  pendenza  di  contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;      e) crediti in fase  amministrativa  in  pendenza  di  contenzioso giudiziario sino al passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  salva l'ipotesi cui all'art.  24,  comma  3,  del  decreto  legislativo  26 febbraio 1999, n. 46;      f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata  disposta  la  sospensione  della  cartella  di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.    3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle  versate,  con  riferimento  a ciascun Istituto previdenziale ed a  ciascuna  Cassa  edile.  Non  si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e  quelle  versate con riferimento a ciascuna Gestione nella  quale  l'omissione  si  e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00  comprensivi  di eventuali accessori di legge.  
                               Art. 4                             Assenza di regolarita'      1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita'  contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9,  l'INPS,  l'INAIL  e  le  Casse  edili  trasmettono  tramite  PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi  dell'art.  1 della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  l'invito  a  regolarizzare  con indicazione  analitica  delle  cause  di  irregolarita'  rilevate  da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.    2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro  un  termine  non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al  comma  1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e  ha  effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il  predetto  termine di 15 giorni e comunque per un periodo  non  superiore  a  30  giorni dall'interrogazione che lo ha originato.    3. La regolarizzazione entro il termine  di  15  giorni  genera  il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.    4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica  e'  comunicata  ai  soggetti  che hanno effettuato l'interrogazione con  indicazione  degli  importi  a debito e delle cause di irregolarita'.  
                               Art. 5                              Procedure concorsuali      1. In caso di concordato con continuita' aziendale di cui  all'art. 186-bis del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  l'impresa  si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto  di  omologazione,  a condizione che nel piano di  cui  all'art.  161  del  medesimo  regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.    2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui  all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarita'  sussiste con riferimento agli obblighi contributivi  nei  confronti  di  INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione  che  risultino  essere  stati insinuati.    3. In caso di  amministrazione  straordinaria  di  cui  al  decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare  a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS,  INAIL  e Casse edili scaduti anteriormente alla data  della  dichiarazione  di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.    4. Le imprese che presentano una proposta di  accordo  sui  crediti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio  decreto  16  marzo 1942,  n.  267,  nell'ambito   del   concordato   preventivo   ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo  di  ristrutturazione  dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis  del medesimo regio  decreto,  si  considerano  regolari  per  il  periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel  registro delle imprese e il decreto di omologazione  dell'accordo  stesso,  se nel piano di ristrutturazione e' previsto  il  pagamento  parziale  o anche dilazionato dei debiti  contributivi  nei  confronti  di  INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge,  nel  rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e  INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.    5. Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  precedenti,  l'impresa  deve comunque essere regolare con riferimento agli  obblighi  contributivi riferiti  ai  periodi  decorrenti,  rispettivamente,  dalla  data  di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla  data  di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla  data  di  ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.  
                               Art. 6                            Modalita' della verifica      1. La verifica di cui all'art. 2 e' attivata dai  soggetti  di  cui all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali,  tramite  un'unica interrogazione negli archivi  dell'INPS,  dell'INAIL  e  delle  Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e  riconoscimento  reciproco,  indicando  esclusivamente  il   codice fiscale del soggetto da verificare.    2. La verifica puo' essere effettuata, per conto  dell'interessato, da un consulente del lavoro nonche' dai soggetti di  cui  all'art.  1 della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  nonche'  dagli  altri  soggetti abilitati da norme speciali.    3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale  si  chiede  la verifica, sia gia' stato emesso il Documento di  cui  all'art.  7  in corso di validita', la procedura rinvia allo stesso Documento.  
                               Art. 7                                    Contenuti      1.  L'esito  positivo  della  verifica  di  regolarita'  genera  un Documento  in  formato  «pdf»  non  modificabile  avente  i  seguenti contenuti minimi:      a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti e' effettuata la verifica;      b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto,  alle  Casse edili;      c) la dichiarazione di regolarita';      d) il numero  identificativo,  la  data  di  effettuazione  della verifica e quella di scadenza di validita' del Documento.    2. Il Documento di cui al comma 1 ha validita' di 120 giorni  dalla data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed e' liberamente consultabile   tramite   le   applicazioni   predisposte   dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione  Nazionale  Paritetica  per  le  Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.  
                               Art. 8                         Cause ostative alla regolarita'      1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi  sono ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1,  comma  1175,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia  di  tutela  delle  condizioni  di  lavoro  individuate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente  responsabile, accertate  con   provvedimenti   amministrativi   o   giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art.  444  del  codice  di procedura penale.  Non  rileva  l'eventuale  successiva  sostituzione dell'autore dell'illecito.    2. Il godimento  dei  benefici  normativi  e  contributivi  di  cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e' definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed  a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del  codice penale.    3. Le cause ostative di cui al comma 1 non  sussistono  qualora  il procedimento  penale  sia   estinto   a   seguito   di   prescrizione obbligatoria ai sensi  degli  articoli  20  e  seguenti  del  decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,  e  dell'art.  15  del  decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  ovvero  di  oblazione  ai  sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.    4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato  e'  tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicita', l'inesistenza a suo carico di provvedimenti,  amministrativi  o  giurisdizionali  definitivi  in ordine alla commissione  delle  violazioni  di  cui  all'allegato  A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.    5. Le cause ostative alla regolarita' sono riferite  esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto ministeriale 24 ottobre  2007  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.  
                               Art. 9                                   Esclusioni      1. In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta assoggettato alle previgenti modalita' di rilascio il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) richiesto in applicazione:      a) dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;      b) dell'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;      c) in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a),  del  decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012;      d) in applicazione dell'art. 10 del decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.    2.  Per  il   medesimo   periodo   transitorio   restano   altresi' assoggettate alle previgenti  modalita'  di  rilascio  del  Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) le ipotesi per le  quali  la verifica di cui all'art. 6  non  e'  possibile  per  l'assenza  delle necessarie  informazioni  negli  archivi  informatizzati   dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.  
                               Art. 10                             Norme di coordinamento      1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,  n. 78, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4 fra cui, in particolare:      a) il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007;      b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;      c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto  1967,  n. 800;      d) il comma 4, dell'art. 10, del  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.    2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i  soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il  Documento  di cui all'art. 7 in corso di validita' nelle ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  e  nell'ipotesi di cui  al  comma  5  del  medesimo  articolo,  senza  necessita'  di acquisire un nuovo Documento.    3. Il  Documento  di  cui  all'art.  7  soddisfa  il  possesso  del requisito indicato dall'art. 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di  cui  agli  articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.    4. Resta ferma in capo ai soggetti di  cui  all'art.  3,  comma  1, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  5  ottobre 2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n. 207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.    5. Le disposizioni di cui al presente  decreto  divengono  efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8.      Roma, 30 gennaio 2015              Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali                                 Poletti                    Il Ministro dell'economia e delle finanze                                 Padoan                       Il Ministro per la semplificazione                      e la pubblica amministrazione                                  Madia 

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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