Diritto di accesso

Sentenza TAR LAZIO 32103.

 

Il partecipante ad un concorso ha il diritto di accedere alle informazioni degli altri partecipanti non esclusi per questa massima

” l’esigenza di riservatezza deve essere esclusa alla radice”, i concorrenti acconsentono alla visione dei documenti quando si mettono in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l’essenza valutativa, ed in ogni caso gli atti una volta aquisiti escono dalla sfera personale.

 

Un’altro esempio di quanto da tempo stiamo sostenendo, la norma contenuta nell’art 22 l. 241/90

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 27.

prevale sulla riservatezza.

 

 

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