FatturaPA, registro fatture e DL 66/14. SIAMO PARTITI !!!

La fatturazione elettronica come strumento per combattere i ritardi nei pagamenti della PP.AA. , una lettura del complesso normativo :

–          D.Lgs 231/02

–          DM 55/13

–          DL 35/13

–          Artt. 25,27,41,42 DL 66/14

 

L’insieme normativo sopra riportato  comporta la revisione del modo di gestire il ciclo passivo della PA in quanto i tempi di avanzamento della fattura ( intesi proprio come percorso all’interno della PA) sono dettati dalla nuova consistenza della fattura ( flusso e non stock ).

 

In estrema sintesi cosa cambia con il D.L. 66/14 nelle procedure di gestione della fattura passiva ?

 

In forza del DM 55/13 la fattura arriverà alla PA come un flusso di notizie attraverso il SdI, giova ricordare che il SdI non effettua la conservazione sostitutiva, ma solo la trasmissione  – ricezione.

Entro quindici giorni dal ricevimento la PA deve controllare la fattura e contestarne eventualmente il contenuto, altrimenti decorsi i termini  la fatturaPa viene ritenuta accettata così come trasmessa.

Fin quanto sopra è stato ampliamente illustrato da diversi operatori, analizziamo ora come il DM 55/13 s’intreccia con le norme di contabilità della Stato e non solo nelle norme IVA.

 

L’articolo 27 del DL 66/13 ( Decreto IRPef, 80 € o Spending review 3.0) introduce alla disciplina della certificazione dei crediti ( DL 35/13) l’articolo 7 bis rubricato” Trasparenza nella gestione dei debiti contratti  dalle  pubbliche  amministrazioni “ che al comma 2 impone una rilevazione massiva dei debiti dal 1 gennaio al 30 giugno 2014 ( con modalità non ancora definite ).
Il comma 3 invece ha un tenore rassicurante in quanto sottolinea che l’imissione delle fatture nello scadenziario della PA verrà in modo automatico quando la fattura sarà ricevuta telematicamente dalla PA attraverso il SdI.  
 
L’articolo 41 del D.gs 66 invece impone alla PPAA un nuovo onere in sede di redazione di bilancio consuntivo consistente in un prospetto riepilogativo di tutte le fatture ( o documenti equivalenti non essendo discriminante in  questo caso la disciplina iva) pagate oltre i tempi previsti dal D.Lgs 231/02
 
Tuttavia quest’onere deve essere ben supportato anche dall’area comunicazioni istituzionali della PA in quanto gli indicatori sulla tempestività dei pagamenti sono ( o dovrebbero) già indicati nell’area amministrazione trasparente ( art 33 d.lgs 33/13)
Il già citato articolo 27 trova il giusto complemento nell’artiolo 42 stesso decreto che introduce il registro delle fatture che conterrà queste informazioni:
a) il codice progressivo di registrazione; 
    b) il numero di protocollo di entrata; 
    c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente; 
    d)la data di emissione della fattura o  del  documento  contabile
equivalente; 
    e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale; 
    f) l'oggetto della fornitura; 
    g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e
spese indicati; 
    h)la scadenza della fattura; 
    i) nel caso di enti  in  contabilita'  finanziaria,  gli  estremi
dell'impegno  indicato  nella  fattura  o  nel  documento   contabile
equivalente ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  primo  periodo  del
presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale,  o  analoghe
unita'  gestionali  del  bilancio  sul  quale  verra'  effettuato  il
pagamento; 
    l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA; 
    m) il Codice identificativo di  gara  (CIG),  tranne  i  casi  di
esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto
2010, n. 136; 
    n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative
a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria,
interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria. 
 
 
Il combinato 27 e 42 trovano applicazione a partire dal 1 luglio, quindi la prima registrazione utile sarà effettuata il 16 agosto 2014 e poi il quindici di ogni mese successivo.
 
Per tirare le somme è evidente che l’introduzione della fatturazione elettronica è solo uno strumento ( di flusso) per dettare in maniera oggettiva i tempi della procedura “pagamento ciclo passivo” tanto è vero che gli articolo 41 e 42 del DL 66/14 sono inseriti nel capo III dal titolo” Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni”
 
Sembrerebbe che dopo dodici anni ci siano gli strumenti per attuare finalmente il D.gs 231/02 che nel tempo ha comportato tassi d’interesse anche dell’11.20 % a carico delle PPAA.
 
E essenziale ricordare che nella redazione del bilancio occorre rispettare il principio prudenziale, a fortiori ratione  viste le novelle introdotte dal DL 66/14 e tenuto presente del 231/02 in sede di chiusura dei residui occorrerà aggiungere alla somma capitale ( facciale della fattura) il costo degli interessi computati nei tempi e nelle modalità dell’articolo 4 231/02 .
 
 
 

 

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